| (Organizzazione dell'assistenza infermieristica, ostetrica
e dell'attività domestico-alberghiera).
1. Le regioni disciplinano l'organizzazione dell'attività
di assistenza infermieristica in uno specifico servizio
articolabile a livello regionale, di unità sanitaria locale e
di azienda ospedaliera, coordinato da un dirigente in possesso
del diploma di laurea di cui all'articolo 5 della presente
legge.
2. Esclusivamente ai fini delle attività
domestico-alberghiere, le professioni di cui al comma 1
dell'articolo 2 della presente legge, si avvalgono, sotto la
propria responsabilità, della collaborazione dell'operatore
tecnico addetto all'assistenza, di cui al comma 3
dell'articolo 40 del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la formazione degli operatori tecnici addetti
all'assistenza ed organizzano i relativi corsi di formazione.
L'attestato rilasciato dalle regioni e dalle province autonome
di Trento e di Bolzano costituisce requisito necessario per la
partecipazione alle prove di selezione per l'assunzione in
servizio.
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