| (Albo professionale).
1. Per l'esercizio della professione infermieristica, della
professione di ostetrica e di quella di assistente sanitario
visitatore, di cui all'articolo 1, è obbligatoria l'iscrizione
al relativo albo professionale.
2. Gli infermieri che conseguono i diplomi di formazione
complementare e di laurea in scienze infermieristiche sono
iscritti ad appositi elenchi speciali, tenuti dai rispettivi
collegi, al fine dell'esercizio delle specifiche
competenze.
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CAPO II
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