| (Professioni sanitarie tecniche e professioni sanitarie di
riabilitazione).
1. L'area delle professioni sanitarie tecniche
comprende:
a) il tecnico di radiologia;
b) il tecnico di igiene ambientale, degli alimenti
e del lavoro;
c) il tecnico di laboratorio;
d) il tecnico igienista dentale;
e) il tecnico di fisiopatologia;
f) il tecnico dietista;
g) il podologo.
2. L'area delle professioni sanitarie di riabilitazione
comprende:
a) il terapista della riabilitazione;
b) il logopedista;
c) l'ortottista e l'assistente in oftalmologia;
d) l'audiometrista e l'audioprotesista;
e) l'educatore professionale;
f) lo psicomotricista.
3. L'area delle professioni tecniche comprende:
a) il tecnico ortopedico;
b) il tecnico ottico-optometrista.
4. In sede di prima attuazione della presente legge gli
esercenti la professione di massofisioterapista in possesso di
diploma legalmente riconosciuto sono, a domanda, iscritti
all'albo professionale dei terapisti della riabilitazione.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono soppressi i relativi corsi di formazione ed è
garantito comunque il completamento degli studi agli
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studenti che si iscrivono al primo anno di corso.
5. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio
superiore di sanità ed il Consiglio sanitario nazionale, può
modificare con proprio decreto, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia, gli elenchi delle
professioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
6. Alle professioni di cui al presente articolo si
applicano le norme di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato
con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni,
ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni. Vengono altresì istituiti in ogni
provincia i relativi collegi professionali.
7. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità,
vengono definite le competenze di ciascuna professione di cui
al presente articolo, nel rispetto delle competenze
professionali già attribuite alle professioni per l'esercizio
delle quali sia richiesto il diploma di laurea. In sede di
primo inquadramento, alla professione di tecnico di igiene
ambientale, degli alimenti e del lavoro, di cui al comma 1,
corrisponde il personale di vigilanza e ispezione del ruolo
sanitario di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché il personale
tecnico-sanitario e del ruolo tecnico di cui al medesimo
allegato al quale, alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono state attribuite funzioni ispettive e di
controllo in materia di sicurezza del lavoro. Alla professione
di tecnico di fisiopatologia, di cui al comma 1, corrisponde
il personale tecnico di neurofisiopatologia, tecnico di
fisiopatologia respiratoria, tecnico di cardiologia, tecnico
di angiocardiochirurgia e tecnico di emodialisi, in possesso
di diploma o attestato legalmente riconosciuti.
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8. La formazione per le professioni sanitarie di cui al
presente articolo nonché per gli assistenti sociali, di cui
alla legge 23 marzo 1993, n. 84, è attuata secondo le modalità
di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, in conformità a
quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.
Gli insegnamenti a prevalente contenuto professionale, le
attività di tirocinio, nonché le funzioni di coordinamento dei
corsi sono conferiti al personale abilitato all'esercizio
delle specifiche professioni ai sensi dell'articolo 6, comma
3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.
9. Il diploma di laurea di cui all'articolo 5 costituisce
requisito per l'esercizio di funzioni dirigenziali attinenti
il complesso delle professioni di cui al presente articolo e
per lo svolgimento di funzioni di docenza per i corsi di
formazione di cui al comma 8.
10. I diplomi e gli attestati, legalmente riconosciuti,
conseguiti dagli esercenti le professioni di cui ai commi 1, 2
e 3 prima della data di entrata in vigore della presente
legge, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conseguiti
ai sensi del comma 8.
11. Le regioni disciplinano l'attività delle professioni di
cui ai commi 1, 2 e 3, nelle unità sanitarie locali e nelle
aziende ospedaliere, in unità operative coordinate ciascuna da
un dirigente in possesso dei requisiti di cui al comma 8.
12. L'esercizio delle professioni di cui ai commi 1, 2 e 3
del presente articolo è soggetto a vigilanza ai sensi
dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni.
13. Il personale di cui al presente articolo dipendente dal
Servizio sanitario nazionale e da enti pubblici non può essere
distolto dalle funzioni proprie del profilo di
appartenenza.
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