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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1755
DDL0113-0012
Progetto di legge Camera n. 113 - testo presentato - (DDL12-113)
(suddiviso in 14 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C113. TESTIPDL
...C113.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I
Art. 10.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC113 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Professioni sanitarie tecniche e professioni sanitarie di
                       riabilitazione).
    1.  L'area delle professioni sanitarie tecniche
  comprende:
        a)  il tecnico di radiologia;
        b)  il tecnico di igiene ambientale, degli alimenti
  e del lavoro;
        c)  il tecnico di laboratorio;
        d)  il tecnico igienista dentale;
        e)  il tecnico di fisiopatologia;
        f)  il tecnico dietista;
        g)  il podologo.
    2.  L'area delle professioni sanitarie di riabilitazione
  comprende:
        a)  il terapista della riabilitazione;
        b)  il logopedista;
        c)  l'ortottista e l'assistente in oftalmologia;
        d)  l'audiometrista e l'audioprotesista;
        e)  l'educatore professionale;
        f)  lo psicomotricista.
    3.  L'area delle professioni tecniche comprende:
        a)  il tecnico ortopedico;
        b)  il tecnico ottico-optometrista.
    4.  In sede di prima attuazione della presente legge gli
  esercenti la professione di massofisioterapista in possesso di
  diploma legalmente riconosciuto sono, a domanda, iscritti
  all'albo professionale dei terapisti della riabilitazione.
  Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
  legge sono soppressi i relativi corsi di formazione ed è
  garantito comunque il completamento degli studi agli
 
                              Pag. 11
 
  studenti che si iscrivono al primo anno di corso.
    5.  Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza
  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
  province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio
  superiore di sanità ed il Consiglio sanitario nazionale, può
  modificare con proprio decreto, sentite le Commissioni
  parlamentari competenti per materia, gli elenchi delle
  professioni di cui ai commi 1, 2 e 3.
    6.  Alle professioni di cui al presente articolo si
  applicano le norme di cui al decreto legislativo del Capo
  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato
  con legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni,
  ed al relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
  successive modificazioni.  Vengono altresì istituiti in ogni
  provincia i relativi collegi professionali.
    7.  Con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro
  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità,
  vengono definite le competenze di ciascuna professione di cui
  al presente articolo, nel rispetto delle competenze
  professionali già attribuite alle professioni per l'esercizio
  delle quali sia richiesto il diploma di laurea.  In sede di
  primo inquadramento, alla professione di tecnico di igiene
  ambientale, degli alimenti e del lavoro, di cui al comma 1,
  corrisponde il personale di vigilanza e ispezione del ruolo
  sanitario di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente
  della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché il personale
  tecnico-sanitario e del ruolo tecnico di cui al medesimo
  allegato al quale, alla data di entrata in vigore della
  presente legge, sono state attribuite funzioni ispettive e di
  controllo in materia di sicurezza del lavoro.  Alla professione
  di tecnico di fisiopatologia, di cui al comma 1, corrisponde
  il personale tecnico di neurofisiopatologia, tecnico di
  fisiopatologia respiratoria, tecnico di cardiologia, tecnico
  di angiocardiochirurgia e tecnico di emodialisi, in possesso
  di diploma o attestato legalmente riconosciuti.
 
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    8.  La formazione per le professioni sanitarie di cui al
  presente articolo nonché per gli assistenti sociali, di cui
  alla legge 23 marzo 1993, n. 84, è attuata secondo le modalità
  di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del
  decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, in conformità a
  quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.
  Gli insegnamenti a prevalente contenuto professionale, le
  attività di tirocinio, nonché le funzioni di coordinamento dei
  corsi sono conferiti al personale abilitato all'esercizio
  delle specifiche professioni ai sensi dell'articolo 6, comma
  3, del citato decreto legislativo n. 502 del 1992.
    9.  Il diploma di laurea di cui all'articolo 5 costituisce
  requisito per l'esercizio di funzioni dirigenziali attinenti
  il complesso delle professioni di cui al presente articolo e
  per lo svolgimento di funzioni di docenza per i corsi di
  formazione di cui al comma 8.
    10.  I diplomi e gli attestati, legalmente riconosciuti,
  conseguiti dagli esercenti le professioni di cui ai commi 1, 2
  e 3 prima della data di entrata in vigore della presente
  legge, sono equiparati a tutti gli effetti a quelli conseguiti
  ai sensi del comma 8.
    11.  Le regioni disciplinano l'attività delle professioni di
  cui ai commi 1, 2 e 3, nelle unità sanitarie locali e nelle
  aziende ospedaliere, in unità operative coordinate ciascuna da
  un dirigente in possesso dei requisiti di cui al comma 8.
    12.  L'esercizio delle professioni di cui ai commi 1, 2 e 3
  del presente articolo è soggetto a vigilanza ai sensi
  dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
  approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
  successive modificazioni.
    13.  Il personale di cui al presente articolo dipendente dal
  Servizio sanitario nazionale e da enti pubblici non può essere
  distolto dalle funzioni proprie del profilo di
  appartenenza.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-113 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0113 TOTPAG=0013 TOTDOC=0014 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=003 PAGFIN=0012 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=011300 00 FASCIDC=12DDL0113 SORTNAV=0011300 000 00000 ZZDDLC113 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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