| (Norme transitorie).
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
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definiscono per ogni unità sanitaria locale un elenco del
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale con la
qualifica di infermiere generico e di puericultrice in
possesso dei titoli attestanti il compimento di un ciclo di
studi almeno decennale. Fino al 31 dicembre 1995 il personale
inserito negli elenchi suddetti è ammesso, a domanda,
subordinatamente al superamento di una prova di esame, le cui
modalità sono definite con decreto del Ministro della sanità,
ai corsi per la formazione infermieristica. Le commissioni
esaminatrici per le suddette prove di esame sono presiedute da
un rappresentante del collegio degli infermieri competente per
territorio.
2. Gli esercenti le professioni di cui agli articoli 1 e 10
possono chiedere il riscatto ai fini previdenziali del periodo
corrispondente al corso di studio necessario per il
conseguimento del titolo abilitante alla specifica
professione. Il relativo onere finanziario è a carico del
richiedente.
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