| Onorevoli Colleghi! -- Il sistema dei servizi sociali e
sanitari negli ultimi venti anni, al di là dei limiti e delle
carenze, è stato interessato da un forte processo di crescita
e soprattutto di modificazione di interventi, di modalità e di
approcci con le diverse situazioni di marginalità e di disagio
e con nuovi e vecchi bisogni delle persone, delle famiglie e
delle comunità sociali.
Le trasformazioni intervenute sia sul piano quantitativo
sia su quello qualitativo hanno determinato l'intervento di
una molteplicità di figure professionali. Nuove figure di
operatore si sono affiancate a quelle tradizionali, altre
hanno richiesto nuovi livelli di formazione e di
specializzazione. In particolare nell'area dei servizi e degli
interventi educativi, riabilitativi e assistenziali gli
operatori addetti a funzioni similari hanno assunto nel tempo
ruoli, definizioni e denominazioni differenti. Parallelamente
si sono determinati percorsi formativi eterogenei in relazione
sia ai livelli sia ai contenuti formativi sia alle istituzioni
preposte alla formazione.
L'educatore è, fra le figure professionali, una delle più
toccate da questo fenomeno e sul suo ruolo si è sviluppata
negli ultimi anni una riflessione, anche in considerazione dei
compiti e delle responsabilità affidatigli nell'ambito di
servizi, che devono sempre più relazionarsi ai bisogni della
persona, delle fasce minorili e di quelle adolescenziali in
particolare.
Fra gli esperti si è perciò diffusa la convinzione che
l'educatore professionale debba essere portatore di una
professionalità alta, capace cioè di promuovere la crescita
personale e l'integrazione sociale di persone spesso a
rischio, attraverso progetti educativi fondati su metodologie
centrate sul rapporto interpersonale e sulle esperienze
esistenziali dei soggetti interessati, nel campo relazionale
in cui si muovono. Non si tratta quindi di segmentare tale
figura professionale in tante sezioni quanti sono i settori o
le tipologie degli interventi. Al contrario, a fronte di una
tendenza alla frammentazione, e qualche volta
all'improvvisazione (che pur c'è stata), è andato
consolidandosi il convincimento
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dell'opportunità di definire un'unica figura di
educatore professionale, capace di misurarsi con la
molteplicità delle problematiche sociali e sanitarie,
dall' handicap alla droga, al disagio ed alla crescita
minorile ed adolescenziale. E questo presuppone un processo
formativo unitario nei contenuti e negli indirizzi, anche al
fine di favorire i processi di mobilità oggi sempre più
necessari se si vogliono evitare quelle situazioni di
logoramento degli operatori che sono spesso fra le cause di
scadimento della qualità dei servizi.
In tal senso si era già espressa, del resto, la stessa
commissione all'uopo istituita nel 1984 dal Ministro
dell'interno, che aveva rivisitato e riordinato i profili, le
mansioni ed i ruoli di una serie di professioni inerenti
l'area sociale. La Commissione, già allora, sosteneva
l'urgenza di una normativa.
In questa direzione si era mosso il decreto del Ministro
della sanità 10 febbraio 1984 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 15 febbraio 1984 e poi annullato da una
sentenza del Consiglio di Stato, che introduceva nella sanità
la figura dell'educatore professionale. Esso ne definiva, sia
pur sommariamente, il profilo e determinava i requisiti per
l'accesso alla professione, costituiti dal diploma di scuola
secondaria superiore e da un attestato di frequenza ad un
corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto presso
i presìdi del Servizio sanitario nazionale o presso le
università. Sulla base di ciò molte regioni hanno sviluppato
proprie attività formative con corsi triennali che, in questi
ultimi anni, hanno "sfornato" circa 4.000 operatori. Un
consistente numero di educatori professionali è stato formato
nell'ambito delle scuole universitarie di ricerca e di
formazione per educatori di comunità operanti fin dal 1970. E'
quest'ultima una definizione di derivazione anglosassone che
fa riferimento non solo all'individuo ma all'intero ambiente
di vita, che non differisce però nei contenuti da quella di
educatore professionale. Sappiamo anche che un certo numero
dei circa ventimila educatori attualmente impiegati nei
servizi pubblici e privati possiede titoli generici o anche il
solo diploma d'istruzione secondaria superiore, ciò anche per
carenza di strutture formative e per la difficoltà conseguente
di reperire operatori in possesso di titoli. Molti, ma non
tutti, hanno avuto l'opportunità di riqualificarsi sul campo
grazie all'iniziativa di alcune regioni.
C'è inoltre da tener conto del fatto che la situazione si è
ulteriormente complicata per le sentenze del TAR e del
Consiglio di Stato di annullamento del citato decreto del
Ministro della sanità 10 febbraio 1984. Allo stato attuale
perciò qualsiasi persona con diploma di scuola media superiore
può essere assunta, non solo nel privato ma nella stessa
pubblica amministrazione, con il ruolo di educatore
professionale. Ma questo, se ha avuto una giustificazione
nella fase di promozione di nuovi servizi, non è più
tollerabile nel momento in cui il nostro sistema di sicurezza
sociale non solo si deve rilanciare e riorganizzare, ma anche
deve necessariamente aprirsi al confronto con l'Europa
favorendo con la regolamentazione della professione, come
richiesto dalla direttiva comunitaria, la libera circolazione
di questi professionisti. E' quindi giunto il momento di
arrivare ad una definizione chiara e certa della professione,
di individuare ruoli e responsabilità, di definire l' iter
formativo per l'esercizio della professione di educatore.
E' quanto si propone la seguente proposta di legge che si
muove nell'ottica di un innalzamento dei livelli di formazione
e del riconoscimento dell'autonomia della professione in un
quadro di pluridisciplinarietà ed in una visione moderna
dell'organizzazione del lavoro, che veda cooperare e
concorrere diverse figure professionali, in pari dignità,
all'elaborazione, alla definizione, alla programmazione ed
alla gestione dei piani di intervento territoriali, per una
migliore qualità dei servizi.
L'articolo 1 definisce il profilo professionale
dell'educatore professionale, l'ambito di intervento, i
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i livelli di responsabilità, la possibilità di esercitare la
professione sia in forma autonoma sia in rapporto di lavoro
subordinato.
L'articolo 2 fissa i requisiti per l'esercizio della
professione, individuandoli nel diploma universitario di cui
all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel
titolo e nell'abilitazione mediante superamento di apposito
esame di Stato.
Gli articoli 3 e 4 istituiscono l'albo e l'ordine degli
educatori professionali, dettando le relative norme
regolamentari.
L'articolo 5 fissa i termini per l'equiparazione ai diplomi
universitari degli attestati rilasciati dalle scuole regionali
ed i criteri d'iscrizione all'albo del personale che, pur non
in possesso di attestato regionale, eserciti la professione da
almeno due anni. Ai fini accademici l'equiparazione
degli attestati regionali è possibile solo previo superamento
di esame di convalida presso istituti universitari all'uopo
individuati, in analogia a quanto previsto per gli assistenti
sociali dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.
Onorevoli colleghi, a nessuno sfugge l'importanza di un più
adeguato livello di formazione e di professionalità per
operatori che quotidianamente intervengono nel vivo di tante
situazioni drammatiche e complesse, tipiche delle
manifestazioni di disagio ed emarginazione sociale nelle
moderne società industriali, in particolare nelle aree
metropolitane. La rapida approvazione di questa proposta di
legge non può che contribuire ad un più elevato livello
qualitativo degli interventi nell'area sociale, sanitaria e
riabilitativa.
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