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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1759
DDL0114-0002
Progetto di legge Camera n. 114 - testo presentato - (DDL12-114)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C114. TESTIPDL
...C114.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC114 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il sistema dei servizi sociali e
  sanitari negli ultimi venti anni, al di là dei limiti e delle
  carenze, è stato interessato da un forte processo di crescita
  e soprattutto di modificazione di interventi, di modalità e di
  approcci con le diverse situazioni di marginalità e di disagio
  e con nuovi e vecchi bisogni delle persone, delle famiglie e
  delle comunità sociali.
    Le trasformazioni intervenute sia sul piano quantitativo
  sia su quello qualitativo hanno determinato l'intervento di
  una molteplicità di figure professionali.  Nuove figure di
  operatore si sono affiancate a quelle tradizionali, altre
  hanno richiesto nuovi livelli di formazione e di
  specializzazione.  In particolare nell'area dei servizi e degli
  interventi educativi, riabilitativi e assistenziali gli
  operatori addetti a funzioni similari hanno assunto nel tempo
  ruoli, definizioni e denominazioni differenti.  Parallelamente
  si sono determinati percorsi formativi eterogenei in relazione
  sia ai livelli sia ai contenuti formativi sia alle istituzioni
  preposte alla formazione.
    L'educatore è, fra le figure professionali, una delle più
  toccate da questo fenomeno e sul suo ruolo si è sviluppata
  negli ultimi anni una riflessione, anche in considerazione dei
  compiti e delle responsabilità affidatigli nell'ambito di
  servizi, che devono sempre più relazionarsi ai bisogni della
  persona, delle fasce minorili e di quelle adolescenziali in
  particolare.
    Fra gli esperti si è perciò diffusa la convinzione che
  l'educatore professionale debba essere portatore di una
  professionalità alta, capace cioè di promuovere la crescita
  personale e l'integrazione sociale di persone spesso a
  rischio, attraverso progetti educativi fondati su metodologie
  centrate sul rapporto interpersonale e sulle esperienze
  esistenziali dei soggetti interessati, nel campo relazionale
  in cui si muovono.  Non si tratta quindi di segmentare tale
  figura professionale in tante sezioni quanti sono i settori o
  le tipologie degli interventi.  Al contrario, a fronte di una
  tendenza alla frammentazione, e qualche volta
  all'improvvisazione (che pur c'è stata), è andato
  consolidandosi il convincimento
 
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  dell'opportunità di definire un'unica figura di
  educatore professionale, capace di misurarsi con la
  molteplicità delle problematiche sociali e sanitarie,
  dall' handicap  alla droga, al disagio ed alla crescita
  minorile ed adolescenziale.  E questo presuppone un processo
  formativo unitario nei contenuti e negli indirizzi, anche al
  fine di favorire i processi di mobilità oggi sempre più
  necessari se si vogliono evitare quelle situazioni di
  logoramento degli operatori che sono spesso fra le cause di
  scadimento della qualità dei servizi.
    In tal senso si era già espressa, del resto, la stessa
  commissione all'uopo istituita nel 1984 dal Ministro
  dell'interno, che aveva rivisitato e riordinato i profili, le
  mansioni ed i ruoli di una serie di professioni inerenti
  l'area sociale.  La Commissione, già allora, sosteneva
  l'urgenza di una normativa.
    In questa direzione si era mosso il decreto del Ministro
  della sanità 10 febbraio 1984 pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 45 del 15 febbraio 1984 e poi annullato da una
  sentenza del Consiglio di Stato, che introduceva nella sanità
  la figura dell'educatore professionale.  Esso ne definiva, sia
  pur sommariamente, il profilo e determinava i requisiti per
  l'accesso alla professione, costituiti dal diploma di scuola
  secondaria superiore e da un attestato di frequenza ad un
  corso di abilitazione di durata almeno biennale, svolto presso
  i presìdi del Servizio sanitario nazionale o presso le
  università.  Sulla base di ciò molte regioni hanno sviluppato
  proprie attività formative con corsi triennali che, in questi
  ultimi anni, hanno "sfornato" circa 4.000 operatori.  Un
  consistente numero di educatori professionali è stato formato
  nell'ambito delle scuole universitarie di ricerca e di
  formazione per educatori di comunità operanti fin dal 1970.  E'
  quest'ultima una definizione di derivazione anglosassone che
  fa riferimento non solo all'individuo ma all'intero ambiente
  di vita, che non differisce però nei contenuti da quella di
  educatore professionale.  Sappiamo anche che un certo numero
  dei circa ventimila educatori attualmente impiegati nei
  servizi pubblici e privati possiede titoli generici o anche il
  solo diploma d'istruzione secondaria superiore, ciò anche per
  carenza di strutture formative e per la difficoltà conseguente
  di reperire operatori in possesso di titoli.  Molti, ma non
  tutti, hanno avuto l'opportunità di riqualificarsi sul campo
  grazie all'iniziativa di alcune regioni.
    C'è inoltre da tener conto del fatto che la situazione si è
  ulteriormente complicata per le sentenze del TAR e del
  Consiglio di Stato di annullamento del citato decreto del
  Ministro della sanità 10 febbraio 1984.  Allo stato attuale
  perciò qualsiasi persona con diploma di scuola media superiore
  può essere assunta, non solo nel privato ma nella stessa
  pubblica amministrazione, con il ruolo di educatore
  professionale.  Ma questo, se ha avuto una giustificazione
  nella fase di promozione di nuovi servizi, non è più
  tollerabile nel momento in cui il nostro sistema di sicurezza
  sociale non solo si deve rilanciare e riorganizzare, ma anche
  deve necessariamente aprirsi al confronto con l'Europa
  favorendo con la regolamentazione della professione, come
  richiesto dalla direttiva comunitaria, la libera circolazione
  di questi professionisti.  E' quindi giunto il momento di
  arrivare ad una definizione chiara e certa della professione,
  di individuare ruoli e responsabilità, di definire l' iter
  formativo per l'esercizio della professione di educatore.
  E' quanto si propone la seguente proposta di legge che si
  muove nell'ottica di un innalzamento dei livelli di formazione
  e del riconoscimento dell'autonomia della professione in un
  quadro di pluridisciplinarietà ed in una visione moderna
  dell'organizzazione del lavoro, che veda cooperare e
  concorrere diverse figure professionali, in pari dignità,
  all'elaborazione, alla definizione, alla programmazione ed
  alla gestione dei piani di intervento territoriali, per una
  migliore qualità dei servizi.
    L'articolo 1 definisce il profilo professionale
  dell'educatore professionale, l'ambito di intervento, i
 
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  i livelli di responsabilità, la possibilità di esercitare la
  professione sia in forma autonoma sia in rapporto di lavoro
  subordinato.
    L'articolo 2 fissa i requisiti per l'esercizio della
  professione, individuandoli nel diploma universitario di cui
  all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel
  titolo e nell'abilitazione mediante superamento di apposito
  esame di Stato.
    Gli articoli 3 e 4 istituiscono l'albo e l'ordine degli
  educatori professionali, dettando le relative norme
  regolamentari.
    L'articolo 5 fissa i termini per l'equiparazione ai diplomi
  universitari degli attestati rilasciati dalle scuole regionali
  ed i criteri d'iscrizione all'albo del personale che, pur non
  in possesso di attestato regionale, eserciti la professione da
  almeno due anni.  Ai fini accademici l'equiparazione
  degli attestati regionali è possibile solo previo superamento
  di esame di convalida presso istituti universitari all'uopo
  individuati, in analogia a quanto previsto per gli assistenti
  sociali dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
  1982, n. 162.
    Onorevoli colleghi, a nessuno sfugge l'importanza di un più
  adeguato livello di formazione e di professionalità per
  operatori che quotidianamente intervengono nel vivo di tante
  situazioni drammatiche e complesse, tipiche delle
  manifestazioni di disagio ed emarginazione sociale nelle
  moderne società industriali, in particolare nelle aree
  metropolitane.  La rapida approvazione di questa proposta di
  legge non può che contribuire ad un più elevato livello
  qualitativo degli interventi nell'area sociale, sanitaria e
  riabilitativa.
 
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