| 1. E' convertito in legge il decreto-legge 26 febbraio
1994, n.134, recante disposizioni urgenti in materia di
differimento di termini previsti da disposizioni
legislative.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1992,
n.512, 2 marzo 1993, n.48, 28 aprile 1993, n.130, 30 giugno
1993, n.212, 30 agosto 1993, n.330, 29 ottobre 1993, n.429, e
28 dicembre 1993, n.542.
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dell'articolo 16 del decreto-legge
2 gennaio 1992, n.1, dell'articolo 27 del decreto-legge 1^
marzo 1992, n.195, dell'articolo 27 del decreto-legge 30
aprile 1992, n.274, e dell'articolo 27 del decreto-legge 1^
luglio 1992, n.325, nonché quelli posti in essere sino alla
data di entrata in vigore della presente legge.
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