| (Norme regolamentari).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia, adottato di concerto con i Ministri della sanità,
per gli affari sociali, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sono adottate le norme relative
all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui
all'articolo 3.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì
disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o
interregionali dell'ordine di cui all'articolo 3,
l'istituzione del consiglio nazionale dell'ordine ed i
relativi procedimenti elettorali.
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