| (Norme transitorie).
1. Gli attestati rilasciati da scuole regionali,
comunali, del Servizio sanitario nazionale o equiparate di
durata almeno biennale, per l'accesso alle quali è richiesto
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado sono
equiparati ai diplomi
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universitari di educatore professionale di cui al comma 1
dell'articolo 2.
2. Il personale assunto con la qualifica di educatore
professionale o titolo equipollente da almeno due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge è iscritto
direttamente all'albo professionale di cui all'articolo 3.
3. Ai fini della prosecuzione degli studi universitari gli
educatori professionali iscritti all'albo di cui all'articolo
3 devono superare un esame di convalida del titolo
precedentemente acquisito presso scuole regionali, comunali o
del Servizio sanitario nazionale, a conclusione di corsi di
durata almeno biennale, per l'accesso alle quali era richiesto
il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, di cui
al comma 1.
4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, con proprio decreto, individua gli istituti
universitari presso i quali sono effettuati gli esami di
convalida, nonché i tempi ed i modi per l'effettuazione delle
prove d'esame di cui al comma 3.
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