| Onorevoli Colleghi! -- Come è noto, la legge 22 aprile
1941, n. 633, regola i diritti d'autore e il conseguente
pagamento dei diritti dovuto alla Società italiana autori ed
editori (SIAE); in base a quanto stabilisce il secondo comma
dell'articolo 15 tali diritti non sono dovuti quando si tratta
di esecuzioni non pubbliche.
Il comma sopra indicato, recita testualmente: "Non è
considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o
recitazione dell'opera, entro la cerchia ordinaria della
famiglia, del convitto, della scuola o dell'istituto di
ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro".
La formulazione stessa merita, dopo oltre cinquant'anni
dalla sua entrata in vigore, alcuni ripensamenti e conseguenti
modifiche, anche alla luce delle nuove realtà associative e di
servizio tipiche della società moderna.
Accade infatti che centri per anziani, associazioni di
disabili, circoli culturali, giovanili e simili, altamente
benemeriti per la loro attività sociale senza scopo di lucro,
siano costretti a versare i diritti d'autore per esecuzioni
realizzate in favore dei propri associati, il che mortifica le
loro iniziative, comprimendole e penalizzandole
ingiustamente.
Tale ingiusta tassazione grava pesantemente in particolare
su quei centri dove anziani e handicappati svolgono attività
ricreativa e culturale, che nella gran parte dei casi
contribuisce notevolmente a combattere lo spettro della
solitudine, o anche attività ludico-motoria. In molti casi per
queste strutture il pagamento viene effettuato addirittura
dalla pubblica amministrazione istitutrice e gerente dei
servizi.
Pag. 2
Gino Galtieri, già dirigente generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e membro del comitato consultivo
permanente per i diritti d'autore, nella pubblicazione
"Protezione dei diritti d'autore e diritti connessi", sostiene
che le attività organizzate dalla pubblica amministrazione in
sedi proprie non sono soggette al pagamento dei diritti
d'autore.
In un quadro di politiche sociali che tendono a superare
forme di emarginazione e di ricovero sarebbe assurdo che non
fosse concesso a centri per anziani e a centri sociali per
giovani, disabili ed altre categorie sociali quanto è invece
riconosciuto a convitti e case di riposo.
Ed è questo il fine della presente proposta di legge.
| |