| 1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 aprile
1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Non è considerata pubblica l'esecuzione, la
rappresentazione o la recitazione dell'opera entro la cerchia
ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola, degli
istituti di ricovero, dei centri per anziani, dei centri
sociali per disabili, giovani ed altre categorie sociali,
formalmente istituiti o riconosciuti ufficialmente dalla
pubblica amministrazione, nonché delle associazioni culturali
o di volontariato, purché destinata, per queste ultime, ai
soli soci o invitati, e sempre che non venga effettuata a
scopo di lucro".
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