| 1. La lingua ufficiale della Federazione è l'italiano.
2. Le Costituzioni delle regioni federate, nel rispetto
delle tradizioni culturali dei loro popoli, riconoscono
carattere di ufficialità alle loro lingue storiche.
3. Gli organi ed uffici della Federazione operano, nel
territorio delle singole regioni, nel rispetto dello statuto
linguistico stabilito dalle Costituzioni regionali.
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