| 1. Con proposta sottoscritta da almeno un quinto degli
elettori residenti in un
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territorio unitario e limitato, la cui popolazione sia legata
da particolari vincoli di carattere etnico, storico e
culturale, può essere sottoposta a referendum popolare
la costituzione di Comunità autonome, all'interno di ciascuna
regione federata.
2. La comunità autonoma si intende costituita se la
proposta ottiene il voto favorevole della maggioranza degli
elettori residenti nell'insieme del territorio interessato e
in oltre la metà dei comuni interessati.
3. Le comunità autonome sono titolari delle potestà
legislative e amministrative che saranno determinate con legge
costituzionale federale.
TITOLO II
ORGANI FEDERALI
Capo I.
Parlamento federale.
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