| 1. Il Parlamento federale ha competenza legislativa nelle
seguenti materie:
a) leggi costituzionali e di revisione della
Costituzione federale;
b) diritti fondamentali e libertà;
c) elezioni della Camera dei deputati e del Senato
delle regioni;
d) organizzazione degli organi federali;
e) relazioni con Stati esteri, conclusione di
trattati e alleanze, nell'ambito delle competenze federali;
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f) difesa;
g) bilancio e consuntivo della Federazione,
istituzione di tributi federali;
h) moneta, pesi e misure, attività di credito in
ambito federale;
i) trasporti di interesse federale;
l) ricerca scientifica;
m) tutela della proprietà intellettuale ed
artistica, marchi e brevetti;
n) poste e telecomunicazioni di interesse
federale;
o) ordinamento giudiziario, diritto e procedura
civile e penale, estradizione;
p) ordinamento amministrativo, tributario e
contabile della Federazione.
2. Il Parlamento federale legifera altresì in ogni altra
materia ad esso delegata dalle regioni federate.
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