| (Impiantistica sportiva).
1. I termini previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 7
agosto 1989, n.289, concernenti la definizione dei programmi
di impiantistica sportiva, sono prorogati al 31 dicembre 1994.
I mutui sono concessi dall'Istituto per il credito sportivo
utilizzando per la copertura del relativo onere contributivo
lo stanziamento di cui all'articolo 27, comma 3, della legge
30 dicembre 1991, n.412. I mutui a favore di enti locali sono
assistiti, a carico dello stanziamento suddetto, dalla
contribuzione pari ad una rata di ammortamento costante annua
posticipata al 6 per cento, comprensiva di capitale e di
interessi, rimanendo la parte ulteriore della rata di
ammortamento a carico degli enti beneficiari. I mutui a favore
dei soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 1957, n.1295, come sostituito dall'articolo
2 della legge 18 febbraio 1983, n.50, sono assistiti dal
contributo del 7,50 per cento sugli interessi.
2. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri le competenze statali in materia di impiantistica
sportiva già appartenenti al soppresso Ministero del turismo e
dello spettacolo.
3. Le regioni e le province autonome continuano ad
assicurare le necessarie risorse per il funzionamento delle
rispettive organizzazioni turistiche anche ai sensi del
settimo comma dell'articolo 4 della legge quadro 17 maggio
1983, n. 217.
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