| 1. Senza autorizzazione dell'assemblea alla quale
appartiene, nessun membro del Parlamento federale o dei
Parlamenti delle regioni federate può essere sottoposto a
procedimento penale, né può essere arrestato, o altrimenti
privato della libertà personale, o sottoposto a perquisizione
personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di
commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o
l'ordine di cattura.
2. Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto
o mantenere in detenzione un membro del Parlamento federale o
dei Parlamenti delle regioni federate in esecuzione di una
sentenza anche irrevocabile.
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