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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


181
DDL0010-0009
Progetto di legge Camera n. 10 - testo presentato - (DDL12-10)
(suddiviso in 76 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.37 dello stampato)
...C10. TESTIPDL
...C10.
...Decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC10 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e
                             1994
  e proroga dei termini per la comunicazione agli enti
                            locali
                  dei contributi erariali).
      1.  Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei
  bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo
  55 della legge 8 giugno 1990, n.142, resta fissato al 28
  febbraio 1993.  Decorso infruttuosamente il termine, l'organo
  regionale di controllo attiva immediatamente le procedure
  previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno
  1990, n.142.  Le province, i comuni e le comunità montane,
  nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
  parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per
  ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad
  un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo
  bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente
  regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
  frazionato in dodicesimi.
      2.  Il termine del mese di settembre previsto dagli
  articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
  dicembre 1992, n.504, per la comunicazione agli enti locali
  dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta
  fissato al 31 dicembre 1993.
      3.  Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei
  bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo
  55 della legge 8 giugno
 
                              Pag. 38
 
  1990, n.142, è prorogato al 28 febbraio 1994.  Per
  l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano
  le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.
  Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5,
  del decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131.
 
DATA=940228 FASCID=DDL12-10 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0010 TOTPAG=0064 TOTDOC=0076 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0037 RIGINIZ=029 PAGFIN=0038 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=37 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=001000 00 FASCIDC=12DDL0010 SORTNAV=0001000 000 00000 ZZDDLC10 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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