| (Rinvio del termine per l'approvazione dei bilanci 1993 e
1994
e proroga dei termini per la comunicazione agli enti
locali
dei contributi erariali).
1. Per l'esercizio 1993 il termine di deliberazione dei
bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo
55 della legge 8 giugno 1990, n.142, resta fissato al 28
febbraio 1993. Decorso infruttuosamente il termine, l'organo
regionale di controllo attiva immediatamente le procedure
previste dal comma 2 dell'articolo 39 della legge 8 giugno
1990, n.142. Le province, i comuni e le comunità montane,
nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione da
parte dell'organo di controllo, possono effettuare, per
ciascun capitolo, spese in misura non superiore mensilmente ad
un dodicesimo delle somme definitivamente previste nell'ultimo
bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.
2. Il termine del mese di settembre previsto dagli
articoli 36, 37, 38, 39 e 40 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n.504, per la comunicazione agli enti locali
dei contributi erariali per il biennio 1994-1995, resta
fissato al 31 dicembre 1993.
3. Per l'esercizio 1994, il termine di deliberazione dei
bilanci di previsione degli enti locali, di cui all'articolo
55 della legge 8 giugno
Pag. 38
1990, n.142, è prorogato al 28 febbraio 1994. Per
l'inosservanza e per la gestione finanziaria 1994 si applicano
le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1.
Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 5,
del decreto-legge 24 febbraio 1994, n. 131.
| |