| (Presentazione del rendiconto per le spese
elettorali).
1. Il termine per la presentazione del rendiconto dei
comuni per le spese delle consultazioni elettorali effettuate
entro la data di entrata in vigore della legge 19 marzo 1993,
n.68, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8, resta fissato in sei mesi
a decorrere dalla predetta data.
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