| (Disposizioni in materia di mobilità
e di trattamento di integrazione salariale).
1. Al comma 4- bis dell'articolo 3 della legge 23
luglio 1991, n.223, introdotto dall'articolo 6, comma
17- bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.236, le parole: "successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:
"successivamente alla data del 1^ gennaio 1993".
2. I periodi massimi di fruizione dei trattamenti di cui
all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 1993, n.199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n.293, possono
essere prorogati di un anno, limitatamente alle unità che
fruiscono delle indennità ivi previste alla data di entrata in
vigore del presente decreto e comunque entro il limite di
1.500 unità,
Pag. 39
fermo restando, relativamente ai lavoratori che percepiscono
l'indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno
1993, n.199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 1993, n.293, e per la durata della corresponsione della
medesima, l'obbligo del versamento del contributo addizionale
pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160. A decorrere
dal 30 dicembre 1993 non sono più proponibili le domande di
cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 21 giugno 1993, n. 199, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1993, n. 293.
| |