| Onorevoli Colleghi! -- L'Assemblea Costituente, così come
legittimamente richiesto dai valdostani, stabilì e decise di
assegnare alla Valle d'Aosta una rappresentanza nel Parlamento
italiano. Soprattutto, fu definito un meccanismo di tutela che
permettesse di evitare che il collegio elettorale della
piccola regione autonoma venisse allargato, causando di
conseguenza una messa in minoranza del numero di elettori
relativamente piccolo della Valle d'Aosta. Recita dunque
l'articolo 47 dello Statuto speciale: "Agli effetti delle
elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle
d'Aosta forma una circoscrizione elettorale".
Il Costituente, ovviamente, non poteva prevedere analogo
meccanismo per il Parlamento europeo in tempi in cui l'Europa
unita appariva come una prospettiva distante. Oggi, invece,
l'Italia ha diritto ad 87 rappresentanti nel Parlamento
europeo, Assemblea che necessariamente vedrà nei prossimi anni
aumentare il proprio ruolo e le proprie competenze. Tuttavia,
l'assenza di obblighi derivanti dallo Statuto speciale ha
purtroppo indotto negativamente il legislatore italiano che,
nonostante le ripetute richieste del Consiglio regionale della
Valle d'Aosta, non ha tenuto conto nella legge 24 gennaio
1979, n. 18, sulle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo, e nelle modifiche effettuate con la legge
9 aprile 1984, n. 61, sulle disposizioni tecniche concernenti
l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento
europeo, della necessità di dare alla Valle d'Aosta un proprio
collegio elettorale a tutela delle specificità linguistiche,
giuridiche e politiche della regione autonoma.
Al contrario, è avvenuto quanto il Costituente mirava
espressamente ad evitare: la Valle d'Aosta è stata infatti
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un enorme collegio elettorale comprendente anche Piemonte,
Liguria e Lombardia. E' vero che all'articolo 12 della legge
elettorale per le elezioni europee esiste una possibilità di
apparentamento per "partiti o gruppi politici espressi dalla
minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua
tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del
Friuli-Venezia Giulia".
Tuttavia, il meccanismo previsto all'articolo 22 della
medesima legge è certamente discriminatorio per la Valle
d'Aosta, poiché al terzo comma si legge: "Qualora nessuno dei
canditati della lista di minoranza linguistica collegata sia
compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di
liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di
minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra
individuale, purché non inferiore a 50.000". Questa cifra è
certamente irragiungibile per un candidato valdostano, che
conta su circa 90.000 elettori in Valle d'Aosta e che, dunque,
non può raggiungere il numero enorme di preferenze richiesto
dal meccanismo di apparentamento.
Ogni sforzo nella legislazione ordinaria, pur intrapreso
anche nella decima e nella scorsa legislatura, rischia di
infrangersi contro la mancanza di volontà dei partiti in
Italia di assegnare alla Valle d'Aosta un proprio collegio che
esprima una propria rappresentanza. Lo dimostra anche il
dibattito sull'argomento avvenuto in chiusura della scorsa
legislatura in Senato, quando si è persa l'occasione storica
di modificare la legge elettorale per le elezioni europee in
senso regionalista con una sua applicazione sin dalle
consultazioni del giugno 1994. Ecco perché, a tutela di questo
diritto della Valle d'Aosta, è necessaria una norma di rango
costituzionale che rappresenti una tutela, sia rispetto alla
normativa italiana, sia nel caso in cui finalmente il
Parlamento europeo esercitasse il potere di darsi, com'è
possibile, una legge per la propria elezione. Ed è quanto si
cerca di ottenere attraverso questa proposta di legge
costituzionale che copre un "vuoto" dello Statuto di
autonomia, prevedendo un collegio elettorale per la Valle
d'Aosta in occasione delle elezioni europee, dando
implicitamente alla regione autonoma un proprio
europarlamentare.
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