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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1868
DDL0118-0002
Progetto di legge Camera n. 118 - testo presentato - (DDL12-118)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C118. TESTIPDL
...C118.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC118 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- L'esigenza di istituire un organo
  elettivo  ad hoc -  dotato di poteri costituenti - che
  proceda alla formulazione di un nuovo testo della seconda
  parte della Costituzione della Repubblica italiana appare
  fondata su una molteplicità di ragioni, sia di ordine
  giuridico-sistematico, sia di carattere più specificamente
  politico.
    E' anzitutto necessario premettere che la possibilità di
  ricorrere a tal fine allo strumento della revisione
  costituzionale previsto dall'articolo 138 della Costituzione
  appare oggettivamente preclusa dall'estensione stessa del
  processo di riforma.  E' infatti di tutta evidenza come la
  riformulazione della intera seconda parte della Carta
  costituzionale del 1948 implichi - tra l'altro - la
  definizione di una nuova forma di Stato (con particolare
  riguardo
  all'assetto dei rapporti tra poteri centrali e
  poteri locali ed al quadro delle posizioni dei cittadini nei
  confronti dei pubblici poteri in genere) e di una nuova forma
  di Governo (implicando il ripensamento complessivo della
  distribuzione del potere politico tra gli organi preposti al
  governo della cosa pubblica).  Tale processo innovativo appare
  conseguentemente sfuggire alla portata istituzionale propria
  del già ricordato articolo 138, la cui concreta utilizzabilità
  - anche secondo l'avviso espresso da auterevoli studiosi -
  deve ritenersi limitata alle ipotesi di modifiche specifiche e
  ben individuate del tessuto normativo del testo
  costituzionale, tali comunque da non incidere sul complesso
  degli aspetti fondanti dell'ordiamento costituito.
    A tale scopo appare invece funzionale l'istituzione -
  mediante norme di rango
 
                               Pag. 2
 
  costituzionale e dunque in grado di disporre legittimamente,
  in deroga al disposto dell'articolo 138 della Costituzione -
  di un organo  ad hoc,  dotato di propri e specifici poteri
  costituenti, incaricato esclusivamente di provvedere, in tempi
  brevi, alla riforma della seconda parte della Costituzione del
  1948 (rimanendo nel contempo operativi i poteri costituiti per
  l'esercizio delle proprie funzioni istituzionali) e destinato
  ad essere sciolto di diritto con l'esaurimento del proprio
  compito riformatore.
    Se dunque è questa la via che appare percorribile in vista
  della globale riconsiderazione del testo della Costituzione
  repubblicana, ci appare per altro imprescindibile che alla
  concreta individuazione dei membri del consesso costituente si
  giunga attraverso il filtro di un sistema elettorale di
  carattere proporzionale, diverso cioè dal sistema attualmente
  vigente per la selezione della rappresentanza politica
  nazionale che si connota, come è noto, per la netta
  preponderanza del meccanismo maggioritario.  Se è infatti vero
  che carattere distintivo di quest'ultimo è quello di creare le
  condizioni per una maggiore stabilità delle compagini
  governative e, per tale via, per una più efficace attuazione
  dell'indirizzo politico delle forze politiche di maggioranza,
  non è per altro revocabile in dubbio che tale risultato i
  sistemi maggioritari conseguano sacrificando (se pure
  parzialmente) l'esigenza di vedere rappresentate nelle
  istituzioni - nella loro effettiva consistenza - tutte le
  forze ed i movimenti politici che si siano organizzati nel
  Paese.
    E' tuttavia di pari evidenza che, nell'ipotesi assai
  differente dell'istituzione di una Assemblea dotata di poteri
  costituenti, il cui compito precipuo sia la definizione di un
  nuovo assetto generale del "patto" tra governanti e governati,
  non è pensabile rinunciare, nella fase della selezione dei
  suoi componenti, al pieno concorso di tutte le istanze
  politiche, economiche e sociali presenti nel Paese.  Ciò in
  particolare al fine di garantire che la nuova forma di Stato e
  la nuova forma di governo vengano determinate - sotto ogni
  profilo - nel segno del più alto concorso democratico, e
  dunque attraverso l'azione di un soggetto istituzionale che
  sia la proiezione più "fedele" possibile della composizione
  del tessuto sociale e produttivo del Paese.
    Per quanto riguarda dunque il sistema elettorale da
  adottarsi in vista della costituzione dell'Assemblea,
  l'articolo 2 della presente proposta di legge costituzionale
  prevede l'applicazione del decreto legislativo luogotenenziale
  10 marzo 1946, n. 74, che ha disciplinato le modalità per
  l'elezione dell'Assemblea costituente prevedendo
  l'attribuzione dei seggi tra liste concorrenti con il sistema
  dei quozienti interi e dei più alti resti (così optando per un
  sistema elettorale chiaramente proporzio nale).  In proposito,
  il medesimo articolo 2 attribuisce al Governo il compito di
  realizzare gli interventi normativi necessari, da un lato, per
  adeguare le norme del citato decreto luogotenenziale al numero
  dei membri dell'Assemblea ed alla rappresentanza minima
  prevista per ciascuna regione (in relazione, ad esempio, alla
  determinazione delle circoscrizioni elettorali); dall'altro,
  per coordinarne il disposto con le norme vigenti per
  l'elezione dei due rami del Parlamento nazionale, con
  particolare riguardo alle materie dell'elettorato attivo e
  passivo, del procedimento elettorale preparatorio e dello
  svolgimento delle operazioni di voto.
    Particolare rilievo assumono poi taluni profili connessi al
  procedimento previsto per la promulgazione e per l'entrata in
  vigore del testo di riforma costituzionale approvato
  dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei propri membri.
  L'articolo 7 della presente proposta di legge costituzionale
  prevede infatti che il testo approvato sia sottoposto a
  referendum  popolare entro tre mesi dalla data della sua
  pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica
  italiana.  Tale  referendum  si caratterizza per la sua non
  riconducibilità agli affini istituti di democrazia diretta
  previsti nel nostro vigente sistema costituzionale, non
  esplicando infatti - come è evidente - effetti abrogativi, né
  rivestendo natura consultiva.  Il contenuto proprio del
  referendum  previsto dall'articolo 7 appare piuttosto
  caratterizzarsi quale approvazione ovvero
 
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  reiezione  tout court  del testo deliberato
  dall'Assemblea, in ciò palesandosi semmai prossimo
  all'istituto previsto all'articolo 138, terzo comma, della
  Costituzione.  Tuttavia, vale sottolineare come lo svolgimento
  di quest'ultimo sia disciplinato in termini meramente
  eventuali (essendo attivabile solo ove ne facciano specifica
  richiesta i soggetti previsti dalla norma medesima) e possa
  addirittura non avere luogo (ove le assemblee parlamentari
  approvino il testo con la maggioranza dei due terzi dei
  componenti); il  referendum  di cui è invece previsto
  l'intervento ai sensi del citato articolo 7 è finalizzato ad
  accrescere il grado della qualità democratica sottostante alla
  riforma del sistema istituzionale contenuta nella "decisione
  costituente", dovendo ad esso procedersi comunque, a
  prescindere dalla presentazione di specifiche richieste in
  tal senso e senza che maggioranze comunque qualificate possano
  valere ad impedirne lo svolgimento.
    Sul punto della piena partecipazione popolare al processo
  costituente, appare infine assai significativo rimarcare la
  previsione della possibile presentazione di un testo di
  minoranza, diverso da quello approvato a maggioranza assoluta,
  da parte di un quarto dei membri del consesso costituente (e
  dunque da almeno trenta membri del medesimo).  Ove ciò avvenga,
  è previsto che il  referendum  si effettui su entrambi i
  testi in alternativa tra loro, con la rilevante conseguenza
  del possibile sovvertimento delle determinazioni
  dall'assemblea ad opera di un difforme avviso espresso
  direttamente dal corpo elettorale.
 
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