| 1. L'Assemblea è composta da centoventi membri, eletti a
suffragio universale, con voto diretto, eguale, libero e
segreto, dai cittadini iscritti nelle liste elettorali per
l'elezione della Camera dei deputati.
2. Ai fini delle elezioni per l'Assemblea di cui al comma 1
nessuna regione può esprimere un numero di membri inferiore a
cinque. Il Molise ne esprime due e la Valle d'Aosta uno. La
ripartizione dei seggi tra le regioni è effettuata con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, in proporzione alla popolazione delle regioni
quale risulta dall'ultimo censimento generale.
3. L'elezione dell'Assemblea avviene ai sensi del decreto
legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, le cui
disposizioni, con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, sono modificate sulla base delle prescrizioni
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo ed altresì
coordinate, per quel che riguarda il procedimento elettorale
preparatorio, lo svolgimento delle operazioni di voto e la
disciplina dell'elettorato attivo, con le vigenti disposizioni
per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
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4. Fanno parte di diritto dell'Assemblea i deputati
all'Assemblea Costituente eletta nel 1946 che dichiarino le
loro disponibilità entro sette giorni dalla elezione
dell'Assemblea.
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