| 1. L'Assemblea conclude i suoi lavori con l'approvazione a
maggioranza assoluta dei componenti, entro centottanta giorni
dalla data della prima seduta, del testo di cui all'articolo
1, comma 1. Il testo approvato è immediatamente pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il testo approvato è sottoposto a referendum
popolare, da effettuarsi entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del medesimo testo nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
3. Qualora un quarto dei componenti dell'Assemblea presenti
un testo di minoranza, quest'ultimo è pubblicato nelle forme
previste dal comma 1 ed è sottoposto a referendum
popolare in alternativa al testo approvato con la maggioranza
di cui al comma 1.
4. Il testo sottoposto a referendum è promulgato se è
approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il
testo approvato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data in
cui si e svolto il referendum popolare ed entra in
vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione.
5. L'Assemblea è sciolta dal giorno successivo a quello
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana di cui al comma 4.
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