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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1877
DDL0119-0002
Progetto di legge Camera n. 119 - testo presentato - (DDL12-119)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C119. TESTIPDL
...C119.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC119 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il Corpo forestale dello Stato, un
  organismo di circa 9.000 uomini, oltre alle competenze
  relative alla sorveglianza sulla gestione dei circa otto
  milioni di ettari di boschi e foreste e alle incombenze
  relative al vincolo idrogeologico, ha assunto compiti che
  vanno dal controllo sulla integrità del territorio
  all'applicazione della normativa vigente in materia di tutela
  e salvaguardia del paesaggio, sorveglianza nei parchi e
  riserve, tutela del patrimonio naturale, tutela della flora e
  della fauna selvatiche, vigilanza sull'applicazione delle
  convenzioni internazionali aventi per oggetto la flora e la
  fauna in pericolo.  Basterebbe solo ricordare la decisa azione
  antibracconaggio espletata sia sullo Stretto di Messina che
  nell'isola di Palmarola e nelle alte valli bresciane per
  comprendere la necessità di poter disporre di un Corpo
  ben addestrato, diffuso su tutto il territorio, dotato di un
  comando centralizzato e disponibile a collaborare, con
  apposite convenzioni, già in atto, con le regioni.
    In base a queste considerazioni e paventando uno
  smembramento o, peggio, una eliminazione del Corpo forestale
  dello Stato, basandosi anche sulle nuove professionalià del
  Corpo, si è prevista con la presente proposta di legge la sua
  trasformazione in Corpo forestale ed ambientale dello Stato
  (CFAS), alle dipendenze del Ministero dell'ambiente, con le
  competenze e la struttura di cui si parlerà più avanti.
    La novità rispetto alla situazione attuale ed a proposte di
  legge analoghe sta nel riconoscimento, nell'ambito dell'azione
  di sorveglianza e di controllo, dell'opera insostituibile
  delle guardie volontarie, dipendenti da numerosi enti od
  organizzazioni,
 
                               Pag. 2
 
  nella tutela delle risorse naturali del territorio.
    Guardie giurate delle associazioni ambientaliste, guardie
  ecologiche di province e regioni, agenti venatori provinciali
  e facenti capo ad associazioni venatorie, guardiapesca,
  guardie zoofile, dispersi in mille diverse strutture, spesso
  incontrollabili e dall'attività sconosciuta o misconosciuta,
  verrebbero, col provvedimento al vostro esame, ad essere
  inquadrati e regolamentati secondo precise norme.  In più, i
  giovani in servizio di leva potranno espletare i loro obblighi
  militari all'interno del Corpo forestale ed ambientale dello
  Stato come guardie forestali ed ambientali ausiliarie,
  affiancando quelle dipendenti dal Ministero dell'ambiente.
    Si pensa in questa maniera di dare organizzazione ed
  efficienza ad un personale già oggi operante, senza però un
  coordinamento e spesso privo di una professionalità,
  prerogativa indispensabile a chi operi nel campo della
  vigilanza sul territorio.
      Nell'articolo 1, al comma 1, si prevede il cambio di
  denominazione del Corpo, da Corpo forestale dello Stato a
  Corpo forestale ed ambientale dello Stato, proprio per
  rimarcare l'ampliamento delle competenze in materia di
  sorveglianza ambientale sancito dal comma 2 del medesimo
  articolo.  L'articolo 2, oltre a individuare il Corpo fra le
  forze di polizia dello Stato, contiene l'indicazione dei
  compiti.  L'articolo 3 disciplina i rapporti fra il Corpo, le
  altre amministrazioni pubbliche e le regioni per quanto
  riguarda la vigilanza sulla osservanza delle norme nelle
  materie di competenza delle regioni.  L'articolo 4 suddivide il
  personale in permanente, volontario e ausiliario.  Tale norma,
  come è stato rilevato in altra parte della presente relazione,
  istituendo il quadro volontario, costituisce una vera novità e
  consente di regolarizzare un settore che vive, ormai, nella
  più totale assenza di qualsivoglia disciplina uniforme.
  L'articolo 5 riguarda l'ordinamento del Corpo.  L'articolo 6
  attribuisce al personale le qualifiche di ufficiale ed agente
  di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.  L'articolo 7,
  infine, delega al Governo l'emanazione di norme
  sull'organizzazione del Corpo e sul trattamento economico.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-119 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0119 TOTPAG=0007 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=039 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=011900 00 FASCIDC=12DDL0119 SORTNAV=0011900 000 00000 ZZDDLC119 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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