| 1. Il Corpo forestale dello Stato assume la denominazione
di Corpo forestale ed ambientale dello Stato (CFAS).
2. Al fine di una più efficace azione di tutela e
salvaguardia del patrimonio naturale, di difesa dell'ambiente
dall'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque, del
suolo e del sottosuolo e di salvaguardia del paesaggio, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
il CFAS è posto alle dipendenze del Ministro dell'ambiente.
3. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente
legge il CFAS collabora con gli enti di vigilanza e di
controllo del Ministero dell'ambiente, sulla base di
regolamenti interni e con le regioni, sulla base di apposite
convenzioni.
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