| 1. Mediante convenzioni stipulate fra il Ministero
dell'ambiente e le regioni, formulate sulla base di una
convenzione tipo adottata con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è disciplinato l'affidamento del
servizio regionale di spegnimento degli incendi boschivi al
Corpo forestale ed ambientale dello Stato.
2. Mediante convenzioni tra il Ministero dell'ambiente e le
regioni può essere affidata al CFAS la gestione
tecnico-economica e naturalistica dei demani forestali
regionali. E' altresì affidata al CFAS, mediante intese tra il
Ministero dell'ambiente, le altre amministrazioni dello Stato,
le regioni e gli altri enti pubblici competenti, la vigilanza
sul rispetto delle norme vigenti in materia di:
a) urbanistica;
b) paesaggio, beni culturali, storici e
architettonici;
c) zootecnia ed impiego dei fitofarmaci in
agricoltura;
d) cave e torbiere.
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3. Mediante convenzione possono essere affidati altresì al
CFAS la sorveglianza e la gestione di aree protette statali e
regionali e delle foreste demaniali dello Stato, nonché i
servizi ausiliari o concorrenti di pubblico soccorso e di
protezione civile.
4. Restano, in ogni caso, salve le funzioni di polizia del
CFAS in relazione alle violazioni delle norme penali nelle
materie di cui al comma 2.
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