| 1. Il personale del CFAS si distingue in personale
permamente, ausiliario e volontario.
2. Il personale permanente dedica la propria attività in
modo esclusivo e continuativo al servizio.
3. Il personale ausiliario, costituito dagli agenti che
prestano servizio di leva, alla fine del servizio medesimo è
inserito, secondo le quote e le modalità stabilite
dall'ordinamento del CFAS di cui all'articolo 5 e dai decreti
legislativi di cui all'articolo 7, nel quadro del personale
volontario.
4. Il personale volontario, costituito dal personale di cui
al comma 3 e da coloro che ne facciano richiesta e superino un
apposito esame le cui modalità sono stabilite dall'ordinamento
del CFAS di cui all'articolo 5 e dai decreti legislativi di
cui all'articolo 7, non è vincolato da rapporto d'impiego; è
chiamato a prestare servizio ogni qual volta se ne manifesti
il bisogno e comunque continuativamente durante l'arco
dell'anno in base alle esigenze stabilite con le convenzioni
di cui al comma 3 dell'articolo 1, con preferenza nei periodi
di maggior attività venatoria e con particolare riguardo alle
aree protette, ed è soggetto agli obblighi previsti dalla
presente legge.
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