| 1. Ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2 dell'articolo
57 del codice di procedura penale, il personale del CFAS
riveste in ogni tempo e luogo, in modo permanente, le
qualifiche di ufficiale ed agente di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza, secondo le modalità di cui all'ordinamento
del Corpo previsto dall'articolo 5 e ai sensi dei decreti
legislativi di cui all'articolo 7.
2. Il personale volontario riveste le qualifiche di agente
di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza
esclusivamente durante l'espletamento del servizio, come
previsto dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo
7.
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