| 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto
dei princìpi direttivi di cui al comma 2, su proposta del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
difesa, del tesoro e dell'interno, uno o più decreti
legislativi per disciplinare l'organizzazione del CFAS, lo
stato giuridico ed il trattamento economico del personale
dipendente, nonché l'espletamento del servizio di leva nel
CFAS e per determinare i requisiti personali e le modalità di
accesso dei volontari al Corpo e le particolari modalità di
utilizzo del personale volontario ed ausiliario, per quanto
non previsto dall'ordinamento di cui all'articolo 5. Gli
schemi dei suddetti decreti legislativi sono trasmessi al
Parlamento affinché su di essi sia espresso, entro trenta
giorni dalla data di assegnazione, il parere delle competenti
Commissioni parlamentari.
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2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo
deve attenersi ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) completare l'equiparazione del CFAS alla Polizia
di Stato per gli aspetti economici e, in armonia con quanto
disposto dalla presente legge, per gli aspetti
organizzativi;
b) stabilire i requisiti individuali ed i criteri
di priorità per l'accesso del personale volontario a favore di
coloro che già svolgono volontariamente servizi di vigilanza
ambientale e di tutela del territorio per conto di enti
pubblici e delle associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
c) prevedere che le funzioni di polizia giudiziaria
e di pubblica sicurezza per il personale volontario, in
armonia con quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, siano
attribuite esclusivamente durante l'espletamento del servizio
e a condizione che i volontari operino congiuntamente al
personale permanente;
d) prevedere che il servizio prestato per non meno
di dodici mesi nel CFAS, ivi compreso il periodo di frequenza
ai corsi, sia considerato ad ogni effetto come adempimento
degli obblighi militari di leva;
e) prevedere che il personale ausiliario e
volontario sia impiegato preferibilmente nella provincia di
residenza e comunque non al di fuori del territorio della
regione di appartenenza.
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