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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1884
DDL0119-0009
Progetto di legge Camera n. 119 - testo presentato - (DDL12-119)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C119. TESTIPDL
...C119.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC119 ZZ12 ZZPD ZZPR
    1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto
  dei princìpi direttivi di cui al comma 2, su proposta del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della
  difesa, del tesoro e dell'interno, uno o più decreti
  legislativi per disciplinare l'organizzazione del CFAS, lo
  stato giuridico ed il trattamento economico del personale
  dipendente, nonché l'espletamento del servizio di leva nel
  CFAS e per determinare i requisiti personali e le modalità di
  accesso dei volontari al Corpo e le particolari modalità di
  utilizzo del personale volontario ed ausiliario, per quanto
  non previsto dall'ordinamento di cui all'articolo 5.  Gli
  schemi dei suddetti decreti legislativi sono trasmessi al
  Parlamento affinché su di essi sia espresso, entro trenta
  giorni dalla data di assegnazione, il parere delle competenti
  Commissioni parlamentari.
 
                               Pag. 7
 
    2.  Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo
  deve attenersi ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
        a)  completare l'equiparazione del CFAS alla Polizia
  di Stato per gli aspetti economici e, in armonia con quanto
  disposto dalla presente legge, per gli aspetti
  organizzativi;
        b)  stabilire i requisiti individuali ed i criteri
  di priorità per l'accesso del personale volontario a favore di
  coloro che già svolgono volontariamente servizi di vigilanza
  ambientale e di tutela del territorio per conto di enti
  pubblici e delle associazioni di protezione ambientale di cui
  all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
        c)  prevedere che le funzioni di polizia giudiziaria
  e di pubblica sicurezza per il personale volontario, in
  armonia con quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 6, siano
  attribuite esclusivamente durante l'espletamento del servizio
  e a condizione che i volontari operino congiuntamente al
  personale permanente;
        d)  prevedere che il servizio prestato per non meno
  di dodici mesi nel CFAS, ivi compreso il periodo di frequenza
  ai corsi, sia considerato ad ogni effetto come adempimento
  degli obblighi militari di leva;
        e)  prevedere che il personale ausiliario e
  volontario sia impiegato preferibilmente nella provincia di
  residenza e comunque non al di fuori del territorio della
  regione di appartenenza.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-119 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0119 TOTPAG=0007 TOTDOC=0009 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=018 PAGFIN=0007 RIGFIN=027 UPAG=SI PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=011900 00 FASCIDC=12DDL0119 SORTNAV=0011900 000 00000 ZZDDLC119 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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