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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1886
DDL0120-0002
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- 1.  Il Governo del territorio e la
  legislazione.
  1.1.  La legislazione statale in materia di
  urbanistica.
    L'ordinamento italiano si arricchisce di una organica
  "legge urbanistica" solamente nel 1942, con la legge n.1150
  del 17 agosto di quell'anno.  Si è nel pieno degli eventi
  bellici, l'Italia è dominata dal regime fascista, che peraltro
  crollerà poco meno di un anno dopo.
    Non è certo questa la sede per ricostruire, neppure nei
  suoi lineamenti essenziali, il sistema previsionale e
  prescrittivo della legge n.1150 del 1942, nè i contenuti delle
  più rilevanti leggi in materia entrate in vigore del
  dopoguerra, nè i tentativi, che si svilupparono essenzialmente
  nel
  corso degli anni '60, di dotare il Paese di una nuova legge
  urbanistica nazionale.
    Vale piuttosto la pena di sottolineare come non si siano
  date risposte efficaci nè al problema della durata nel tempo
  dei cosiddetti "vincoli urbanistici" (cioè delle disposizioni
  degli strumenti di pianificazione che, con efficacia
  immediatamente vincolante, assoggettino immobili determinati a
  destinazioni esclusivamente per funzioni pubbliche o
  collettive) nè a quello di una determinazione delle indennità
  da corrispondere nei casi di acquisizione pubblica di immobili
  per motivi di interesse generale che non riconosca la
  lucrabilità di plus-valori non derivanti nè dal capitale nè
  dal lavoro del proprietario (ma soltanto dalla sua posizione
  monopolistica, od oligopolistica, o addirittura dal capitale o
  dal lavoro della collettività),
 
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  ma al contempo non configuri "irragionevoli disparità di
  trattamento" a sfavore dei proprietari degli immobili
  interessati rispetto ai proprietari di immobili con analoghe
  caratteristiche ai quali sia riconosciuta la possibilità di
  lucrare integralmente, o quasi, i predetti plus-valori.  Le
  mancate risposte dianzi dette derivano, in buona sostanza, dal
  fatto che non si è definito il "regime giuridico degli
  immobili", cioè il complesso delle facoltà inerenti il diritto
  di proprietà degli immobili, in termini sistemici e coerenti,
  vale a dire avendo riguardo a tutti gli aspetti connessi
  (limiti delle facoltà d'uso e di trasformazione, competenze
  circa le relative decisioni ed abilitazioni, pertinenza dei
  valori economici derivanti, disciplina fiscale e parafiscale,
  ed altro ancora) e nel rispetto del principio di eguaglianza
  costituzionalmente garantito.
    Ad ogni buon conto, alle leggi statali precedentemente
  ricordate facevano seguito, negli anni '80, una serie di
  provvedimenti frammentari, malamente coordinati, carenti di
  coerenze esterne ed interne (anche se farraginosi),
  genericamente e superficialmente ispirati da tendenze alla
  deregulation  (edilizia ed urbanistica) ed a
  "semplificazioni" nient'affatto sorrette da chiari apparati
  concettuali e dalle necessarie visioni sistemiche.
    Per contro, si succedevano, a partire dalla metà dello
  stesso decennio, alcune leggi di ispirazione completamente
  diversa e (a prescindere da puntuali limiti oggettivamente in
  esse riscontrabili) di grande e riconosciuta rilevanza in
  ordine al "governo del territorio": il decreto-legge 27 giugno
  1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
  agosto 1985, n.431, per la tutela delle zone di particolare
  interesse ambientale, la legge 18 maggio 1989, n.183, per la
  "difesa del suolo", la legge 6 dicembre 1991, n.394, sulle
  "aree protette".
    Né si possono ignorare le innovazioni, anche in materia di
  "governo del territorio", introdotte dalla legge 8 giugno
  1990, n.142, sull'ordinamento degli enti locali.
  1.2.  Il modello costituzionale di produzione
  legislativa
    A norma dell'articolo 117 della Costituzione spetta alle
  regioni emanare, per le "materie" elencate dal medesimo
  articolo, tra le quali l'"urbanistica", "norme legislative nei
  limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
  Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con
  l'interesse nazionale e con quello di altre regioni".  Il pieno
  rispetto di tale modello di produzione legislativa avrebbe
  richiesto, e richiederebbe, che, a far data dalla costituzione
  delle regioni, il legislatore nazionale si limitasse, per le
  "materie" predette, a stabilire (esplicitamente e
  distintamente enunciandoli) dei "princìpi fondamentali",
  tutt'al più accompagnandoli, nei limiti dello strettamente
  indispensabile, con disposizioni direttamente operative
  destinate a trovare applicazione solamente nel tempo
  necessario alle regioni per legiferare, avendo come limite
  soltanto i sanciti "princìpi fondamentali".
    Al momento della concreta costituzione delle regioni, al
  proclamato fine di consentire alle regioni stesse di iniziare
  immediatamente a legiferare nelle "materie" di competenza
  (senza attendere l'emanazione di leggi statali enuncianti i
  "princìpi fondamentali" della disciplina di ognuna di esse),
  la legge 16 maggio 1970, n.281, dispose con l'ultimo comma
  dell'articolo 17, che ha sostituito l'articolo 9 della legge
  10 febbraio 1953, n. 62, che la produzione legislativa
  regionale poteva svolgersi "nei limiti dei princìpi
  fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li
  stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle
  leggi vigenti".  Da allora, ed anzi in misura crescente, il
  legislatore nazionale ha continuato a normare su ogni
  argomento, anche nell'ambito delle "materie" elencate
  dall'articolo 117 della Costituzione, nei più minuti dettagli,
  senza minimamente curarsi di distinguere gli enunciati che,
  eventualmente, intendeva costituissero "princìpi fondamentali"
  da quelli che potessero considerarsi tutt'al più -
 
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  come s'è detto - disposizioni transitorie; mentre,
  correlativamente, la produzione legislativa regionale è andata
  largamente degradandosi al rango di regolamentazione attuativa
  di leggi statali, quando non di mera parafrasi o di
  riscrittura di queste ultime.
    Negli ultimi tempi, nell'ambito del più generale dibattito
  sulle "riforme istituzionali", ma anche indipendentemente da
  esso, si è prodotta una forte tensione verso la configurazione
  di un "nuovo regionalismo", o quantomeno di un "rilancio del
  regionalismo", tensione presente in importanti centri di
  produzione culturale, ed in quasi tutte le forze politiche.
    La caratteristica fondamentale del "nuovo regionalismo"
  (stando alle sue formulazioni propositive sufficientemente
  definite, tra le quali spicca quella che è stata varata dalla
  Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati
  nella X legislatura, ed i cui contenuti essenziali paiono
  ripresi nei lavori del competente comitato della cosiddetta
  "Bicamerale" nella presente legislatura) consisterebbe nel
  modificare la Costituzione così da elencarvi non già le
  "materie" di competenza regionale, ma quelle mantenute nella
  sfera delle competenze statali, spettando tutte le altre alle
  regioni.
    L'elenco delle "materie" di competenza statale sarebbe,
  comunque, piuttosto ricco: cosa del resto ineludibile ove si
  voglia mantenere alla Repubblica italiana i connotati di
  "stato sociale", come dimostrano la storia e la realtà
  contemporanea degli stati anche a struttura "federale".
    Ed inoltre, cosa anch'essa ineccepibile, sarebbe fatta
  salva la competenza statale di dettare, per tutte le altre
  "materie", i "princìpi fondamentali" nel cui rispetto dovrebbe
  esplicarsi l'attività regionale (la quale dovrebbe altresì non
  porsi in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
  delle altre regioni), venendo peraltro rafforzato l'obbligo
  del legislatore nazionale di porre tali "principi
  fondamentali" esclusivamente mediante leggi organiche che
  siano effettivamente "di soli principi".
  1.3  Legge organica e legge di transizione.
    Quanto detto al termine del paragrafo immediatamente
  precedente chiarisce che il pervenire della definizione del
  "nuovo regionalismo" al suo esito conclusivo e formale non
  farebbe affatto venir meno la necessità di definire "leggi
  organiche" recanti i "principi fondamentali" della disciplina
  delle diverse "materie", tra le quali l'"urbanistica" (nella
  definizione ampia datane dall'articolo 80 del decreto del
  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616,
  riconducibile al concetto di "governo del territorio").
    Per converso, tale esigenza è posta già dalla vigente
  Costituzione, talché il Parlamento potrebbe (e dovrebbe)
  impegnarsi da subito a darvi (finalmente) risposta.
    Una "legge organica" in materia di "governo del territorio"
  in estrema sintesi, e con il massimo schematismo, dovrebbe:
      disciplinare l'esercizio delle competenze che sia
  oggettivamente indispensabile che residuino allo Stato, o
  comunque a soggetti istituzionali sovraregionali,
  essenzialmente in tema di tutela dell'integrità fisica e
  dell'identità culturale del territorio, e dei servizi di
  rilevanza nazionale;
      enunciare i principi fondamentali, costituenti indirizzi
  e limiti all'attività legislativa regionale, in ordine
  all'attività di pianificazione;
      ridefinire le facoltà inerenti il diritto di proprietà
  degli immobili e la disciplina delle trasformazioni (fisiche o
  funzionali) degli stessi, e quindi, su tali basi:
      disciplinare sia le espropriazioni e le occupazioni di
  immobili per motivi di interesse generale, sia il sistema
  impositivo, fiscale e parafiscale, attinente gli immobili e le
  relative trasformazioni;
      dettare i principi fondamentali relativi ai provvedimenti
  abilitativi all'esecuzione di trasformazioni di immobili.
    La vastità dei settori dell'ordinamento che andrebbero
  interessati, ed incisi, in
 
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  una siffatta operazione, la necessità di approfondimenti
  culturali e tecnici delle differenti soluzioni possibili,
  l'esigenza di costruire adeguate intese politiche sulle
  soluzioni individuate a prescelte, non possono che portare ad
  escludere che una "legge organica" quale quella auspicata
  possa essere definita dal Parlamento in tempi abbastanza
  celeri.
    Per converso, si appalesa urgentissima la necessità (ma
  anche avvertibile la possibilità) di dare risposte ai tre più
  gravi, e da troppo tempo irrisolti, o malamente risolti,
  "nodi" che hanno posto, e stanno tuttora ponendo, ostacoli
  quasi insormontabili alla pratica di un corretto, efficace ed
  efficiente "governo del territorio", e cioè a quello della
  determinazione delle indennità di espropriazione (e di
  occupazione) di immobili per motivi di interesse generale, a
  quello dell'efficacia e della durata dei cosiddetti "vincoli
  urbanistici" ed, infine, a quello dell'adeguatezza dei
  contributi afferenti le concessioni edificatorie.  Al contempo
  si appalesa la necessità (e la possibilità) di ridisciplinare,
  procedendo ad incisive operazioni di chiarificazione, di
  razionalizzazione, di sistematizzazione, altri connessi
  argomenti (la cui vigente sconessa disciplina pone problemi
  quasi altrettanto gravi in rapporto alla predetta finalità),
  quali quello delle facoltà inerenti il diritto di proprietà
  sugli immobili e dei provvedimenti abilitativi ad operarvi
  trasformazioni, e quello dei procedimenti di espropriazione o
  di occupazione per motivi d'interesse generale.
    A tali "nodi" ed argomenti si ritiene infatti possibile
  dare tempestivamente risposte che, nella più gran parte dei
  casi, non soltanto consentano l'immediata ripresa di un
  corretto, efficace ed efficiente "governo del territorio", ma
  pongano anche le premesse, logiche e giuridiche, per
  successive più compiute e definitive soluzioni ai medesimi o
  connessi problemi; mentre in altri casi fornirebbero soluzioni
  non (o non del tutto) definitive, ma "accettabili".
    Per soluzioni "accettabili" si intendono soluzioni, che,
  contemporaneamente:
      non pregiudichino la successiva proponibilità di
  soluzioni più compiute e soddisfacenti, da collocare
  nell'ambito dell'auspicata nuova "legge organica" in materia
  di "governo del territorio";
      si conformino alle decisioni ed alle elaborazioni della
  giurisprudenza, costituzionale, ordinaria ed
  amministrativa;
      possano incontrare il consenso di un arco molto vasto di
  forze politiche, economiche, sociali e culturali.
    E' bene precisare che nel novero delle soluzioni non
  definitive si è consapevoli di dover collocare, segnatamente,
  quella data dalla presente proposta di legge al problema della
  determinazione delle indennità di espropriazione.
    Le riflessioni condotte negli anni, particolarmente negli
  ultimi tempi, inducono a ritenere che sia necessario definire
  una nuova normativa organica riguardante il regime fiscale
  degli immobili; tra l'altro riformulando le disposizioni
  relative all'imposizione patrimoniale su di essi ed
  aggiornando ed unificando gli attuali catasti.
    Con tale premessa l'espropriazione potrebbe divenire una
  "vendita obbligatoria per ragioni di pubblica utilità", ed i
  valori degli immobili potrebbero essere riferiti a quelli
  dichiarati ed accertati in sede tributaria.
    Il finanziamento delle espropriazioni potrebbe così essere
  posto a carico non più della fiscalità generale, ma di una
  specifica quota dell'imposizione patrimoniale immobiliare,
  definita e gestita dalle amministrazioni locali.
    Si affermerebbe in tal modo un principio di "solidarietà
  fiscale" tra i proprietari degli immobili, che,
  contemporaneamente: approssimerebbe l'obiettivo
  dell'indifferenza dei proprietari alle determinazioni
  pianificatorie; garantirebbe ai proprietari degli immobili
  espropriati un "giusto ristoro" secondo i precetti della Corte
  costituzionale; consentirebbe alla collettività di pagare la
  quota di rendita incorporata nei riconosciuti valori
  immobiliari con i proventi di un'imposizione fiscale a carico
  della rendita medesima; ridurrebbe al minimo il contenzioso
  espropriativo, concentrandosi le contese nella fase
  dell'accertamento tributario;
 
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  renderebbe possibile un'effettiva programmazione nel tempo
  degli interventi previsti dalla pianificazione.
    Naturalmente, disposizioni quali quelle prospettate
  sarebbero tanto più efficaci ed eque quanto più ad esse
  corrispondesse una forte semplificazione dell'imposizione
  sugli immobili, prevedendosi, ad esempio, l'eliminazione delle
  attuali imposte di registro, o la loro determinazione in
  misura fissa.  Tra l'altro questa ed altre imposte applicate al
  momento del trasferimento della proprietà degli immobili
  svolgono presentemente un ruolo negativo, in quanto, in
  presenza di un'altissima percentuale di soddisfacimento del
  fabbisogno abitativo attraverso l'uso diretto dell'alloggio in
  proprietà (e di una gravissima carenza di alternative),
  costituiscono un'oggettivo ostacolo alla mobilità abitativa ed
  all'elasticità del rapporto domanda-offerta.
    Tutto ciò premesso, si deve riconoscere che la complessità
  dei problemi da affrontare e da risolvere (anche in
  conseguenza della stratificazione delle disposizioni vigenti)
  in sede di ridefinizione delle normative, e l'imponenza delle
  operazioni da effettuare per "mettere a regime" un sistema
  quale quello prefigurato, richiedono tempi tutt'altro che
  brevi.  La qual cosa rafforza la convinzione che si debba,
  invece, urgentemente fornire una risposta "accettabile" (nel
  senso anzidetto e per tutto il tempo necessario a renderne
  praticabile una migliore) e solida (tale certo non essendo
  quella data dall'articolo 5- bis  del decreto-legge 11
  luglio 1992, n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge
  8 agosto 1992, n.359, come dimostrano le motivazioni delle
  molteplici ordinanze di rimessione al giudizio della Corte
  costituzionale) al problema delle determinazione delle
  indennità di espropriazione.
  2.  La proposta di legge.
  2.1  Disciplina delle trasformazioni di immobili.
    Si provvede innanzitutto (articolo 1) a ridefinire il
  contenuto del diritto di proprietà degli immobili, chiarendo
  che a tale diritto ineriscono, oltre che le facoltà di goderne
  e di disporne, anche quella di operarvi trasformazioni (nel
  rispetto delle regole conformative dettate dalle leggi e dagli
  atti amministrativi delle istituzioni competenti), purché tali
  trasformazioni non abbiano rilevanza territoriale ed
  urbanistica.
    Le trasformazioni aventi rilevanza territoriale ed
  urbanistica si dispone invece che siano, oltreché decise dallo
  Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici territoriali,
  attuate (ovviamente anch'esse nel rispetto delle relative
  regole conformative) dai soggetti aventi titolo sulla base di
  apposite concessioni, tali in senso giuridicamente proprio, e
  cioè, innanzitutto, di norma onerose.
    E si afferma l'assunto generale per cui la rilevanza
  territoriale ed urbanistica delle trasformazioni di immobili
  deriva dalla loro capacità di modificare il carico insediativo
  puntuale o il preesistente sistema di relazioni tra gli
  elementi del territorio; cioè anche dalla loro capacità di
  indurre esigenze di arricchimento o di modificazione
  dell'"equipaggiamento" collettivo e pubblico del territorio e
  degli insediamenti, la qual cosa motiva, anzi rende
  socialmente e politicamente doverosa ed irrinunciabile, la
  previsione del pagamento di un corrispettivo agli enti
  pubblici esponenziali della collettività.
    Si provvede quindi (articolo 2) a classificare puntualmente
  le trasformazioni di immobili, distinguendo quelle aventi
  rilevanza territoriale ed urbanistica da quelle non aventi
  tale rilevanza.  Si ritiene che tale dettagliata
  classificazione debba competere alla produzione legislativa
  nazionale, in quanto essa configura il concreto contenuto del
  diritto di proprietà degli immobili, per la qual cosa è
  indubitabile una riserva di legge statale, che sussisterebbe
  anche in vigenza delle ipotesi, di cui dianzi s'è detto, di
  ridefinizione delle competenze dello Stato e delle regioni.
    E' opportuno sottolineare che la classificazione operata
  chiarisce che si hanno trasformazioni di immobili anche ove
  esse siano esclusivamente "funzionali", cioè
 
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  consistano in mutamenti dell'uso in atto anche non
  accompagnati da trasformazioni fisiche.  Anzi, chiarisce che in
  taluni casi, puntualmente indicati sulla base di approfondite
  valutazioni, le trasformazioni meramente "funzionali" hanno
  rilevanza territoriale ed urbanistica in quanto sono capaci di
  modificare (quantitativamente o qualitativamente) il carico
  insediativo puntuale, o il preesistente sistema di relazioni
  tra gli elementi del territorio, e di indurre esigenze di
  arricchimento o di modificazione dell'"equipaggiamento"
  collettivo e pubblico del territorio e degli insediamenti
  quanto talune, e ben più di talaltre, trasformazioni
  fisiche.
    Sulla base di tali coerenti assunti concettuali (e quindi
  rimediando ai guasti prodotti dalla caotica legiferazione
  degli anni '80), si chiarisce la natura dei provvedimenti
  abilitativi ad operare trasformazioni di immobili:
  autorizzatoria (e gratuita) per le trasformazioni non aventi
  rilevanza territoriale ed urbanistica, concessoria (ed
  onerosa) per le trasformazioni aventi tale rilevanza.  E si
  ridisciplina (capo II del titolo I) quanto afferisce la
  titolarità, la validità, le caratteristiche, i procedimenti di
  ottenimento, gli annullamenti di tali provvedimenti
  abilitativi, nonché (nella logica del perseguimento sia di una
  sempre maggiore "trasparenza" delle azioni delle pubbliche
  amministrazioni, che di un rafforzamento delle capacità
  d'azione popolare) la pubblicità dei provvedimenti e dei
  procedimenti, ed il controllo su di essi.
    Al fine di rendere effettiva la perentorietà dei termini
  stabiliti per le pronunce del sindaco sulle richieste dei
  provvedimenti abilitativi, si prevede inoltre (articolo 31) la
  possibilità di ricorrere al presidente della provincia, o
  della giunta regionale, affinché compiano gli atti richiesti
  in via sostitutiva.
  2.2.  I corrispettivi concessori.
    Nella situazione presente, l'argomento degli oneri
  concessori è disciplinato, com'è noto, nella legislazione
  statale, dalla legge 28 gennaio 1977, n.10.
    L'articolo 3 della legge n.10 del 1977 stabilisce che "la
  concessione comporta la corresponsione di un contributo
  commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché
  al costo di costruzione".
    Il primo comma dell'articolo 5 della stessa legge dispone
  che "l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e
  secondaria (...) è stabilita (...) con deliberazione del
  consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la
  regione definisce (...) per classi di comuni".
    La disposizione da ultimo citata ha comportato, e comporta,
  un'estrema diversificazione nella quantificazione della parte
  del contributo concessorio relativa agli oneri di
  urbanizzazione.  La qual cosa, oltre ad essere coerente con la
  fisionomia fortemente "autonomistica" della Repubblica voluta
  dalla Costituzione, ha, e mantiene, intrinseci e propri
  caratteri di validità.
    Non può invece considerarsi nient'affatto positivo, e
  neppure accettabile, che regioni e comuni possano non
  intendere che la logica delle disposizioni legislative statali
  risiede nella previsione dell'accollo agli
  attuatori-beneficiari delle trasformazioni
  urbanistico-edilizie degli oneri effettivi che, in conseguenza
  di tali trasformazioni, l'ente pubblico deve sostenere per
  realizzare le opere e gli interventi di sua competenza, e che
  concorrono sensibilmente a determinare il "valore" degli
  immobili risultanti dalle trasformazioni medesime.
    In altri termini, sarebbe necessario, e profondamente
  "giusto", che la somma delle quote dei contributi concessori
  relative agli oneri di urbanizzazione afferenti il complesso
  delle trasformazioni urbanistico-edilizie attuate da soggetti
  privati in un determinato periodo di tempo fosse almeno pari
  alla somma dei costi reali delle urbanizzazioni richieste
  (direttamente od indirettamente) dalle medesime
  trasformazioni.
    Naturalmente, regioni e comuni, nell'ambito delle
  rispettive competenze, possono "parametrizzare" quanto dovuto
 
                               Pag. 7
 
  in riferimento alle diverse trasformazioni in termini tali da
  introdurre correttivi "solidaristici", od aventi altre
  motivazioni "politiche", rispetto a corrispondenze biunivoche
  esatte tra trasformazione e specifiche urbanizzazioni
  richieste, ma motivando trasparentemente siffatte scelte, ed
  all'interno del complessivo bilanciamento sopra indicato.
    In caso contrario, l'onere delle urbanizzazioni sarebbe
  "fiscalizzato", con effetti distorsivi e profondamente iniqui.
  Oppure le urbanizzazioni non sarebbero realizzate, o sarebbero
  realizzate in termini inadeguati (per quantità, qualità e
  tempi di realizzazione), con effetti negativi, od addirittura
  disastrosi, per la "qualità" (fisica, formale e funzionale)
  del territorio e degli insediamenti umani; effetti anch'essi
  iniqui, in quanto incidenti negativamente ed
  indiscriminatamente sulla totalità dei cittadini, e, di fatto,
  con particolare gravosità sui segmenti più "deboli" della
  popolazione, a cominciare da quello sicuramente più "debole"
  (presentemente) di tutti: le generazioni future.
    Per le ragioni ora esposte, si ritiene, più che
  ammissibile, doveroso, che la legge statale, nel pieno
  rispetto delle competenze delle regioni e dei comuni e quindi
  del riferirsi delle rispettive decisioni alle peculiarità
  locali, specifichi peraltro che gli oneri di urbanizzazione
  devono essere periodicamente rapportati ai costi delle
  urbanizzazioni riscontrati e prevedibili o rivalutati
  annualmente in relazione ad indici certi.
    L'articolo 6 della legge n.10 del 1977 (come modificato per
  effetto dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 23
  gennaio 1982, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge
  25 marzo 1982, n.94) dispone che "il costo di costruzione
  (...) è determinato annualmente, con decreto del Ministro per
  i lavori pubblici, sulla base del costo dell'edilizia
  agevolata di cui all'articolo 8, terzo comma, del
  decreto-legge 6 settembre 1965, n.1022, convertito, con
  modificazioni, nella legge 1^ novembre 1965, n.1179.
    Con lo stesso provvedimento sono indicate classi di edifici
  con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate
  dalla citata legge per le quali sono determinate maggiorazioni
  del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50
  per cento.
    Il contributo afferente alla concessione comprende una
  quota di detto costo, non superiore al 10 per cento, quota che
  viene determinata dalla regione in funzione delle
  caratteristiche delle tipologie delle costruzioni e delle loro
  destinazioni ed ubicazioni (...).
    Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di
  costruzione è determinato in relazione al costo degli
  interventi stessi così come individuati dal comune in base ai
  progetti presentati per ottenere la concessione".
    A quanto previsto dal secondo comma dell'articolo sopra
  riportato si provvide con il decreto ministeriale 10 maggio
  1977, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.146 del 31
  maggio 1977.  Il valore del costo di costruzione allora fissato
  fu peraltro mantenuto invariato (circa 177.000 lire al metro
  quadro) per oltre dieci anni, e quando finalmente si provvide
  ad aggiornarlo (negli ultimi tre anni) i ritocchi furono
  irrisori.  Venne così di fatto annullato ogni (timidamente)
  perseguito effetto perequativo tra proprietari di suoli
  edificabili soggetti a preventiva acquisizione pubblica e
  proprietari di suoli edificabili legittimati alla diretta loro
  utilizzazione edificatoria, ed altresì ogni differenza di
  onerosità tra interventi edilizi non convenzionati.  Vennero
  inoltre pesantemente ridotti i proventi delle concessioni che,
  a norma dell'articolo 12 della legge n.10 del 1977, avrebbero
  dovuto pervenire ai comuni, essendo vincolativamente destinati
  alla realizzazione di opere di urbanizzazione, al risanamento
  dei centri storici ed all'acquisizione di aree ai fini della
  realizzazione delle previsioni della programmazione
  urbanistica comunale.
    Si ritiene pertanto necessario che la legge garantisca una
  periodica determinazione del costo di costruzione con
  riferimento a valori almeno vicini a quelli in essere, nonché
  la sua annuale rivalutazione in relazione ad indici certi.
 
                               Pag. 8
 
    Con riferimento alle suesposte valutazioni, nella presente
  proposta di legge si mira (articolo 8) ad accollare realmente
  ai soggetti attuatori delle trasformazioni (aventi rilevanza
  territoriale ed urbanistica) i costi che tali trasformazioni
  comportano per la collettività, tendendo ad approssimare
  l'entità degli oneri da far corrispondere a quella reale dei
  costi, collegando la determinazione dei primi a quella dei
  secondi, da effettuarsi, di norma, in sede di definizione
  delle trasformazioni previste in un arco di tempo determinato.
  Come pure si mira a rendere la determinazione dei "costi di
  costruzione" (ai quali si prevede di continuare a riferire una
  quota dei corrispettivi concessori) più articolata nel
  territorio nazionale, e quindi più approssimata alla
  realtà.
    In sede di prima applicazione della legge si prevede
  (articolo 33) che gli oneri di urbanizzazione ed i costi di
  costruzione, fino alla "messa a regime" del nuovo sistema,
  siano adeguati, annualmente ed automaticamente, in ragione
  dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata
  dall'ISTAT.  E si prevede altresì che, comunque, i costi di
  costruzione, determinati dalle regioni, non possano essere
  inferiori ai costi massimi ammissibili per l'edilizia
  agevolata, definiti dalle stesse regioni.
    Gli altri articoli del capo III del titolo I ripropongono,
  razionalizzandole, disposizioni presenti nella precedente
  legislazione statale.
  2.3.  Espropriazioni ed occupazioni di immobili per motivi
  d'interesse generale.
    In merito alle espropriazioni ed alle occupazioni di
  immobili per motivi d'interesse generale (titolo II) ci si
  propone in via generale di:
        a)  definire un unico regime normativo per tutte le
  espropriazioni ed occupazioni (anticipate o temporanee) di
  immobili per motivi d'interesse generale, in tutti i casi, e
  ad opera di tutti i soggetti, previsti da leggi statali o
  regionali (articolo 34, comma 5);
        b)  riprecisare in termini di diritto positivo, ed
  in un apparato normativo unico, l'insieme di istituti, di
  disposizioni procedimentali e di merito, di regole applicative
  presentemente frutto di "norme frammento" reperibili in
  diversi provvedimenti legislativi nonché di sentenze
  abrogative, manipolative ed additive;
        c)  snellire i moduli procedimentali (capo II del
  titolo II);
        d)  garantire in termini certi ed efficaci il
  diritto dei proprietari di immobili soggetti ad espropriazione
  (o ad occupazione temporanea), e degli altri soggetti
  eventualmente interessati, ad ottenere sollecitamente la
  definizione, ed il pagamento, delle indennità spettanti
  (ibidem);
        e)  distinguere l'occupazione effettivamente
  temporanea dall'occupazione anticipata (rispetto
  all'espropriazione);
        f)  definire circostanze, limiti ed effetti della
  cosiddetta "espropriazione sostanziale", cioè di un "modello"
  espropriativo di creazione totalmente giurisprudenziale
  (articolo 25).
  2.4.  Determinazione delle indennità di espropriazione ed
  occupazione di immobili per motivi d'interesse generale.
    Quanto ai criteri di determinazione delle indennità di
  espropriazione (base di riferimento per la determinazione di
  quelle di occupazione), si provvede a distinguere tre
  categorie di immobili:
      i terreni considerati edificabili (ai fini
  dell'applicazione delle disposizioni che si sta esponendo);
      i terreni non considerati edificabili;
      i fabbricati.
    In continuità concettuale con il disegno di legge
  presentato nella X legislatura dai senatori Cutrera ed altri
  (Atto Senato n.799) e con il disegno di legge presentato,
  sempre nella X legislatura, dal Governo (Atto Senato n.1947),
  confluiti nel testo
 
                               Pag. 9
 
  unificato approvato dal Senato della Repubblica il 31 luglio
  1990 (Atto Camera n.5036), si stabilisce che vengano
  considerate aree edificabili solamente quelle come tali
  definite dagli strumenti di pianificazione vigenti, od in
  riferimento ad essi (commi 18 e 20 dell'articolo 27),
  essendone escluse in ogni caso le aree rese inedificabili
  dall'apposizione su di esse, in qualsivoglia forma contemplata
  dalle leggi, di "vincoli", cosiddetti "ricognitivi",
  comportanti inedificabilità, nonché le aree non dotate, o
  scarsamente dotate, di opere di urbanizzazione e di servizi
  pubblici, ed inedificate o scarsamente edificate, che siano
  state, o che siano, rese urbanizzabili od edificabili dagli
  strumenti di pianificazione subordinatamente alla loro
  preventiva integrale acquisizione pubblica (comma 19
  dell'articolo 27).  Tale impostazione è perfettamente aderente
  alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle supreme
  istanze della giustizia ordinaria ed amministrativa.
    Per i terreni non considerati edificabili, l'indennità di
  espropriazione si prevede sia determinata (come nella
  situazione presente) con riferimento al "valore agricolo"
  (articolo 27, commi 1 e 2), oppure con riferimento al valore
  conferito dalle utilizzazioni extra-agricole in atto
  (cogliendo le indicazioni in tal senso espresse dalla
  giurisprudenza della Cassazione), e ciò sia con stime puntuali
  (articolo 27, comma 3) che "convenzionalmente" (articolo 27,
  comma 4).
    Per i terreni considerati edificabili si prevede che
  l'indennità di espropriazione sia determinata applicando al
  cosiddetto "valore venale" un meccanismo di abbattimento
  mutuato dalla legge n. 2892 del 1885, per il risanamento della
  città di Napoli, già riconosciuto legittimo dalla Corte
  costituzionale.  Si prevede, infatti, che l'indennità di
  espropriazione sia commisurata alla media tra il "valore
  venale" ed il reddito decennale dominicale determinato ai fini
  dell'imposizione diretta (articolo 27, comma 5), ovvero il
  reddito decennale effettivamente ed accertatamente percepito
  (articolo 27, comma 7).  Ci si premura, altresì, di predisporre
  soluzioni per i casi in cui, ai sensi della vigente
  legislazione, i terreni non siano stati considerati produttivi
  di redditi dominicali (articolo 27, comma 6), ovvero non
  abbiano prodotto redditi effettivi accertati o accertabili
  (articolo 27, comma 8).
    Per i fabbricati dei quali è prescritta l'iscrizione al
  nuovo catasto edilizio urbano si stabilisce che l'indennità di
  espropriazione sia pari al valore catastale calcolato ai fini
  dell'imposizione indiretta, cioè ad un valore generalmente
  riconosciuto come fortemente approssimato al valore reale, e
  comunque preso per base ai fini fiscali più propri (articolo
  27, comma 10).  Ma si dispone altresì che anche per tali
  fabbricati, in caso di non accettazione da parte dei
  proprietari dell'indennità determinata nei termini suddetti,
  nonché per quelli per i quali non è prescritta l'iscrizione al
  nuovo catasto edilizio urbano, purché abbiano lecite
  utilizzazioni in atto (articolo 27, comma 12), si proceda a
  stima puntuale del valore degli immobili interessati, avendo a
  riferimento la loro consistenza, le loro effettive condizioni
  di vetustà e di conservazione, e le lecite utilizzazioni in
  atto (articolo 27, comma 11).
    Si prevede inoltre che, in tutti i casi ritenuti possibili,
  sia facoltà dei proprietari degli immobili interessati
  richiedere che la determinazione dell'indennità di
  espropriazione sia effettuata con l'applicazione di criteri
  diversi da quello seguito dal promotore del procedimento, con
  particolare riferimento a quello della commisurazione ai
  valori definiti a fini fiscali (articolo 27, commi 9 e 13).
    E' altresì previsto (articolo 27, commi 14, 15 e 16) che si
  tenga conto dei contributi versati afferenti le concessioni
  edilizie, e delle realizzate opere di urbanizzazione.
    E si dispone, infine, che, per gli immobili oggetto di
  convenzioni con enti pubblici che ne determinino i prezzi di
  vendita, le indennità di espropriazione, nel periodo di
  vigenza di tali convenzioni, siano pari ai prezzi di vendita
  stabiliti (articolo 27, comma 17).
 
                              Pag. 10
 
    Le indennità di occupazione si prevede (articolo 28) siano
  determinate con il sistema degli interessi legali sul valore
  di riferimento costituito dall'indennità di espropriazione
  determinata per i medesimi immobili.
    E si ribadiscono (articolo 29) gli indennizzi ad
  utilizzatori diversi dai proprietari già previsti dalla
  vigente legislazione.
    Si prevede, infine, che le nuove disposizioni relative alla
  determinazione delle indennità trovino applicazione anche nei
  procedimenti in corso, con l'eccezione dei casi in cui le
  indennità determinate ai sensi delle previgenti norme siano
  state accettate dalle parti, ovvero siano divenute non
  impugnabili, ovvero siano state definite con sentenza passata
  in giudicato (articolo 34, comma 5).
  2.5  Destinazione di immobili determinati a funzioni
  pubbliche o collettive.
    Al problema dei cosiddetti "vincoli urbanistici" si propone
  di dare una soluzione alternativa a quella individuata a
  partire dalla legge 19 novembre 1968, n.1187, e riprendente,
  invece, quella indicata dai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del
  testo unificato approvato dal Senato della Repubblica il 31
  luglio 1990 (Atto Camera n.5036).
    Si dispone quindi (articolo 30) che gli immobili
  esattamente individuati dagli strumenti di pianificazione, e
  dagli stessi assoggettati a disposizioni immediatamente
  vincolanti e direttamente operative, che comportino la loro
  utilizzazione solamente per funzioni pubbliche o collettive,
  devono essere acquisiti dal soggetto pubblico competente entro
  il termine perentorio di dieci anni dalla data di inizio
  dell'efficacia della suddette disposizioni, scaduto il quale
  termine gli immobili sono acquisiti di diritto al patrimonio
  dei soggetti pubblici competenti avendo i relativi proprietari
  diritto al pagamento del loro controvalore, determinato
  secondo i criteri stabiliti per la determinazione
  dell'indennità di espropriazione.  E si stabilisce altresì che
  valgano in tali casi le medesime disposizioni dettate per
  quelli di acquisizione pubblica secondo il modello
  dell'"espropriazione sostanziale" (ed assunte, come s'è
  accennato, dai più maturi e organici approdi della
  giurisprudenza della Cassazione).
    Si precisa, inoltre, che, qualora non sia tassativamente
  disposta, dagli strumenti di pianificazione, l'acquisizione
  pubblica dei predetti immobili, anche come condizione della
  loro trasformabilità fisica o funzionale, i proprietari ed il
  soggetto pubblico competente possono convenire, prima della
  scadenza del termine suindicato e per determinati periodi di
  tempo, modalità di utilizzazione degli immobili stessi che
  assicurino l'esplicazione della funzione prevista, rinunciando
  il proprietario, per tali periodi di tempo, all'esercizio
  dell'anzidetto diritto.
    Si reputa costituzionalmente legittimo stabilire un termine
  decennale, considerando che il periodo massimo di
  assoggettamento senza indennizzo di specifici immobili a
  destinazioni pubbliche o collettive determinato dalle norme di
  legge statali non censurate dalla Corte costituzionale può
  raggiungere i quindici anni.
    Per converso la soluzione indicata sembra praticabile dagli
  enti pubblici territoriali senza sensibili difficoltà ove si
  instauri una pratica di pianificazione del territorio nella
  quale:
        a)  le disposizioni degli strumenti mediante i quali
  si esprime la pianificazione a tutti i livelli, che
  definiscono le specifiche destinazioni d'uso e le concrete
  trasformazioni fisiche e funzionali attivabili, o da attivare,
  valgano a tempo determinato, e debbano essere periodicamente
  aggiornate in relazione ai fabbisogni riscontrati, alle
  esigenze che si esprimono, alle disponibilità di risorse, alle
  propensioni all'intervento;
        b)  le previsioni, particolarmente della
  pianificazione comunale, di trasformazioni modificative
  dell'organizzazione territoriale o dell'assetto urbano di
  determinati ambiti, debbano tradursi in disposizioni
  immediatamente precettive e direttamente operative, e quindi
  riguardanti
 
                              Pag. 11
 
  immobili determinati, solamente al verificarsi delle
  suesposte condizioni, mediante strumenti di specificazione e
  di integrazione dell'apparato pianificatorio;
        c)  sia comunque strategicamente programmabile nel
  tempo ogni trasformazione avente rilevanza territoriale ed
  urbanistica.
  2.6  Efficacia della legge.
    Non appare contraddittorio con quanto asserito al
  precedente paragrafo 1.2. stabilire, come si propone (articolo
  34, comma 1), che le disposizioni sinora esposte costituiscano
  nella loro interezza princìpi fondamentali ai sensi e per gli
  effetti di cui all'articolo 117 della Costituzione.
    Della definizione dei contenuti del diritto di proprietà
  degli immobili s'è già detto.  Le disposizioni relative ai
  procedimenti abilitativi, di cui al capo II del titolo I, sono
  formulate in termini del tutto coerenti con l'attribuita
  natura di "princìpi fondamentali".
    Quanto all'argomento dei contributi concessori, la natura,
  largamente riconosciuta, "parafiscale" degli stessi pone un
  non eludibile problema di riserva di legge statale.
    Le disposizioni relative alle espropriazioni o occupazioni
  di immobili, ed in particolare quelle afferenti la
  determinazione delle indennità, incidono sui contenuti del
  diritto di proprietà, argomento che è quasi unanimamente
  considerato coperto da riserva di legge statale.
    La soluzione data al problema dei cosiddetti "vincoli
  urbanistici" (che presumibilmente avrebbe potuto, e potrebbe,
  essere introdotta anche da leggi regionali in invarianza
  dell'esistente normativa statale) ha certamente carattere di
  possibile "principio fondamentale delle leggi dello Stato", è
  formulata, nella proposta, in termini coerenti con tale
  carattere e certamente non costituisce condizionamento della
  "creatività" della produzione legislativa regionale, la quale
  anzi viene indirettamente stimolata ad esercitarsi nel
  definire contenuti e metodologie dell'attività pianificatoria
  che consentano di recepire la predetta soluzione in un
  contesto di più efficace perseguimento della "qualità"
  (fisica, formale e funzionale) del territorio e soprattutto
  degli insediamenti umani.
    Piuttosto è il caso di richiamare l'attenzione sulle
  disposizioni (commi 2 e 3 dell'articolo 34) che esplicitamente
  e puntualmente applicano il modello costituzionale di
  produzione legislativa.
 
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