| (Contenuto del diritto di proprietà
degli immobili).
1. La proprietà degli immobili comporta il diritto di
goderne e di disporne, nonché di operarvi trasformazioni,
fisiche o funzionali, non aventi rilevanza territoriale ed
urbanistica, nei limiti ed alle condizioni poste dalle norme
legislative e dagli atti amministrativi ad esse conformi.
2. Le trasformazioni di cui al comma 1 sono attuate dai
proprietari degli immobili, ovvero da chiunque altro ne abbia
titolo in base alle leggi vigenti. La loro attuazione, ove non
rientrino nell'ordinaria utilizzazione del suolo a fini
colturali o nell'ordinaria manutenzione dei manufatti, è
subordinata ad apposite autorizzazioni rilasciate dal sindaco
del comune competente per territorio.
3. Le trasformazioni degli immobili aventi rilevanza
territoriale ed urbanistica, in quanto capaci di modificare il
carico insediativo puntuale o il preesistente sistema di
relazioni tra gli elementi del territorio, sono decise dallo
Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici territoriali,
nell'ambito delle loro rispettive competenze, ai sensi delle
relative norme legislative.
4. Le trasformazioni di cui al comma 3 sono attuate dai
proprietari degli immobili,
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ovvero da altri soggetti che ne abbiano titolo ai sensi
di legge, nei termini, nei limiti ed alle condizioni poste
dalle norme legislative e dagli atti amministrativi ad esse
conformi, sulla base di apposite concessioni rilasciate dal
sindaco del comune competente per territorio, ed essendo i
suindicati soggetti tenuti al pagamento dei relativi
corrispettivi, determinati a norma di legge, salve le
eccezioni stabilite dalla presente legge e dalle norme
legislative ad essa conformi.
5. Le trasformazioni di immobili assoggettati ad un
particolare regime giuridico, per effetto di disposizioni
legislative, ovvero di conseguenti atti amministrativi,
possono essere subordinate, in forza delle predette
disposizioni legislative, a specifiche autorizzazioni,
nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati, di pubbliche
autorità rispettivamente competenti, anche ove rientrino
nell'ordinaria utilizzazione del suolo a fini colturali o
nell'ordinaria manutenzione dei manufatti.
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