| (Università degli studi di Siena).
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18
gennaio 1993, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 1993, n.67, è sostituito dal seguente:
" 7. Le somme disponibili sul capitolo 8420 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici non
impegnate al termine degli esercizi 1990 e 1992 sono
conservate nel conto dei residui passivi per essere impegnate
nell'esercizio 1994. Tali somme saranno erogate all'Università
degli studi di Siena".
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