| (Classificazione delle trasformazioni
degli immobili).
1. Sono trasformazioni fisiche di immobili non aventi
rilevanza territoriale ed urbanistica, ai sensi e per gli
effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1:
a) l'ordinaria utilizzazione del suolo a fini
colturali;
b) gli abbattimenti, gli espianti, gli impianti e gli
spostamenti di esemplari di specie arboree od arbustive non
rientranti nell'ordinaria utilizzazione del suolo a fini
colturali;
c) le altre trasformazioni ammesse nei territori non
urbanizzati, e connesse all'esercizio, in forma aziendale od
interaziendale, delle funzioni agricole, forestali, pastorali,
zootecniche ed itticole ivi previste o consentite, compresa la
realizzazione dei manufatti necessari all'espletamento di
dette funzioni, tra i quali quelli volti a soddisfare le
esigenze abitative degli
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addetti e dei loro nuclei familiari, purché le predette
trasformazioni non comportino mutamenti dell'uso aventi
rilevanza territoriale ed urbanistica ai sensi del comma 3;
d) gli scavi, i riporti di terreno ed ogni altra
opera, ivi compresa la realizzazione di elementi di servizio o
di arredo, eseguiti a scopo di sistemazione di spazi
scoperti;
e) gli scavi ed i reinterri non inerenti ad attività
estrattive, nonché la trivellazione di pozzi per lo
sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e
termali, e le opere, anche temporanee, per attività di ricerca
nel sottosuolo;
f) le demolizioni ed i consolidamenti per la tutela
della pubblica incolumità, ovvero prescritti da norme
legislative o regolamentari statali o regionali, o da
strumenti di pianificazione o di programmazione, o da altri
atti amministrativi;
g) le demolizioni parziali e quelle totali di
manufatti che non comportino mutamenti dell'uso degli spazi
dalle stesse risultanti aventi rilevanza territoriale ed
urbanistica ai sensi del comma 3;
h) le occupazioni del suolo con depositi di materiali,
accumuli di rifiuti, relitti e rottami, esposizioni a cielo
libero di veicoli e merci in genere, soste di case mobili,
roulotte, caravan, veicoli o rimorchi attrezzati per il
pernottamento, attendamenti, purché non comportino mutamenti,
non precari e temporanei, dell'uso dei suoli interessati,
aventi rilevanza territoriale ed urbanistica ai sensi del
comma 3;
i) gli interventi concernenti manufatti amovibili o
precari;
l) gli interventi di ordinaria manutenzione dei
manufatti;
m) gli interventi di straordinaria manutenzione dei
manufatti;
n) gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e
ricostruzione
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dei manufatti, che non comportino aumenti delle superfici
utili di calpestio o del volume di fabbricati, salvo quanto
disposto alle lettere o), p), q) ed r), nè
incremento del numero di unità immobiliari, ne mutamenti
dell'uso aventi rilevanza territoriale ed urbanistica ai sensi
del comma 3;
o) gli interventi di ampliamento di fabbricati
adeguati alle esigenze abitative di un unico nucleo familiare,
di entità non superiore al venti per cento del volume
preesistente, e comunque non comportanti un volume dell'intero
fabbricato superiore a seicento metri cubi, nè realizzazione
di più di una sola unità immobiliare;
p) gli interventi di ampliamento di impianti
produttivi di tipo manifatturiero e di insediamenti produttivi
di tipo agroindustriale, esistenti ed in funzione, connessi ad
adeguamenti tecnologici od alla modifica dei processi
produttivi od alla riqualificazione delle condizioni di
lavoro, purché siano effettuati una sola volta, non comportino
aumenti superiori al venti per cento della superficie lorda di
calpestio o del volume dei fabbricati, e comunque della
superficie occupata dai manufatti, e non richiedano modifiche
od adeguamenti delle esistenti opere di urbanizzazione;
q) la realizzazione di volumi tecnici aggiuntivi
derivanti dalla installazione di impianti tecnologici al
servizio di manufatti esistenti;
r) la realizzazione di manufatti costituenti
pertinenze non autonomamente utilizzabili di fabbricati
esistenti, il cui volume e la cui superficie di calpestio non
superino comunque un quinto di quelli del fabbricato
principale;
s) la realizzazione, anche da parte di soggetti
privati, di opere di urbanizzazione primaria finalizzate a
collegare manufatti esistenti alla rete infrastrutturale
pubblica.
2. Sono trasformazioni funzionali di immobili non aventi
rilevanza territoriale ed urbanistica, ai sensi e per gli
effetti di
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cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, i mutamenti, connessi o
non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o
di loro parti, che non comportino il passaggio da uno ad un
altro dei seguenti raggruppamenti di funzioni:
a) funzioni produttive ordinarie o
specialistiche;
b) funzioni produttive di beni di tipo artigianale
laboratoriale;
c) funzioni di erogazione di servizi non rivolti al
grande pubblico mediante uffici privati o studi
professionali;
d) funzioni abitative collettive; turistico-ricettive;
direzionali, non comprensive delle attività di diretta
erogazione di servizi rivolti al grande pubblico, produttive
di beni immateriali, quali attività di ricerca e simili;
e) funzioni produttive di servizi di tipo
artigianale; commerciali al minuto, esplicate mediante
esercizi singoli, non integrati e specializzati, ovvero
mediante pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e
bevande; associative aventi caratteristiche che non ne
permettano l'assimilazione ad altre funzioni di cui al
presente comma;
f) funzioni produttive di beni di tipo industriale
ed artigianale non laboratoriale, ivi comprese quelle
esplicate mediante insediamenti produttivi di tipo
agro-industriale ovvero mediante impianti di acquacoltura di
tipo intensivo; funzioni di magazzinaggio e deposito;
g) funzioni commerciali all'ingrosso;
h) funzioni commerciali al minuto esplicate
mediante grandi strutture di vendita despecializzate ovvero
mediante centri commerciali;
i) funzioni di diretta erogazione di servizi, quali
quelli amministrativi, assistenziali, creditizi, assicurativi,
istruttivi, culturali, religiosi, ricreativi, rivolti al
grande pubblico; funzioni espositive;
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l) funzioni relative alle attività estrattive;
m) funzioni agricole, forestali, pastorali,
zootecniche, itticole ed assimilate, nonché funzioni connesse
al loro diretto svolgimento in forma aziendale od
interaziendale, ivi compresa quella abitativa degli addetti e
dei loro nuclei familiari;
n) funzioni militari, direttamente rivolte alla
difesa armata del territorio;
o) funzioni specialistiche connesse alla mobilità
delle cose o delle persone;
p) funzioni di esercizio della mobilità; funzioni
tecnologiche non riconducibili ad altre funzioni di cui al
presente comma.
3. Sono trasformazioni di immobili aventi rilevanza
territoriale ed urbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui
ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, tutte le trasformazioni
fisiche di immobili non comprese tra quelle di cui al comma 1,
ed altresì i mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti
qualora comportino il passaggio da uno ad altro dei
raggruppamenti di funzioni di cui al comma 2.
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