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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1890
DDL0120-0006
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Classificazione delle trasformazioni
                       degli immobili).
    1.  Sono trasformazioni fisiche di immobili non aventi
  rilevanza territoriale ed urbanistica, ai sensi e per gli
  effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1:
      a)  l'ordinaria utilizzazione del suolo a fini
  colturali;
      b)  gli abbattimenti, gli espianti, gli impianti e gli
  spostamenti di esemplari di specie arboree od arbustive non
  rientranti nell'ordinaria utilizzazione del suolo a fini
  colturali;
      c)  le altre trasformazioni ammesse nei territori non
  urbanizzati, e connesse all'esercizio, in forma aziendale od
  interaziendale, delle funzioni agricole, forestali, pastorali,
  zootecniche ed itticole ivi previste o consentite, compresa la
  realizzazione dei manufatti necessari all'espletamento di
  dette funzioni, tra i quali quelli volti a soddisfare le
  esigenze abitative degli
 
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  addetti e dei loro nuclei familiari, purché le predette
  trasformazioni non comportino mutamenti dell'uso aventi
  rilevanza territoriale ed urbanistica ai sensi del comma 3;
      d)  gli scavi, i riporti di terreno ed ogni altra
  opera, ivi compresa la realizzazione di elementi di servizio o
  di arredo, eseguiti a scopo di sistemazione di spazi
  scoperti;
      e)  gli scavi ed i reinterri non inerenti ad attività
  estrattive, nonché la trivellazione di pozzi per lo
  sfruttamento di falde acquifere, escluse quelle minerali e
  termali, e le opere, anche temporanee, per attività di ricerca
  nel sottosuolo;
      f)  le demolizioni ed i consolidamenti per la tutela
  della pubblica incolumità, ovvero prescritti da norme
  legislative o regolamentari statali o regionali, o da
  strumenti di pianificazione o di programmazione, o da altri
  atti amministrativi;
      g)  le demolizioni parziali e quelle totali di
  manufatti che non comportino mutamenti dell'uso degli spazi
  dalle stesse risultanti aventi rilevanza territoriale ed
  urbanistica ai sensi del comma 3;
      h)  le occupazioni del suolo con depositi di materiali,
  accumuli di rifiuti, relitti e rottami, esposizioni a cielo
  libero di veicoli e merci in genere, soste di case mobili,
  roulotte, caravan,  veicoli o rimorchi attrezzati per il
  pernottamento, attendamenti, purché non comportino mutamenti,
  non precari e temporanei, dell'uso dei suoli interessati,
  aventi rilevanza territoriale ed urbanistica ai sensi del
  comma 3;
      i)  gli interventi concernenti manufatti amovibili o
  precari;
      l)  gli interventi di ordinaria manutenzione dei
  manufatti;
      m)  gli interventi di straordinaria manutenzione dei
  manufatti;
      n)  gli interventi di restauro e di risanamento
  conservativo, di ristrutturazione edilizia e di demolizione e
  ricostruzione
 
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  dei manufatti, che non comportino aumenti delle superfici
  utili di calpestio o del volume di fabbricati, salvo quanto
  disposto alle lettere  o), p), q)  ed  r),  nè
  incremento del numero di unità immobiliari, ne mutamenti
  dell'uso aventi rilevanza territoriale ed urbanistica ai sensi
  del comma 3;
      o)  gli interventi di ampliamento di fabbricati
  adeguati alle esigenze abitative di un unico nucleo familiare,
  di entità non superiore al venti per cento del volume
  preesistente, e comunque non comportanti un volume dell'intero
  fabbricato superiore a seicento metri cubi, nè realizzazione
  di più di una sola unità immobiliare;
      p)  gli interventi di ampliamento di impianti
  produttivi di tipo manifatturiero e di insediamenti produttivi
  di tipo agroindustriale, esistenti ed in funzione, connessi ad
  adeguamenti tecnologici od alla modifica dei processi
  produttivi od alla riqualificazione delle condizioni di
  lavoro, purché siano effettuati una sola volta, non comportino
  aumenti superiori al venti per cento della superficie lorda di
  calpestio o del volume dei fabbricati, e comunque della
  superficie occupata dai manufatti, e non richiedano modifiche
  od adeguamenti delle esistenti opere di urbanizzazione;
      q)  la realizzazione di volumi tecnici aggiuntivi
  derivanti dalla installazione di impianti tecnologici al
  servizio di manufatti esistenti;
      r)  la realizzazione di manufatti costituenti
  pertinenze non autonomamente utilizzabili di fabbricati
  esistenti, il cui volume e la cui superficie di calpestio non
  superino comunque un quinto di quelli del fabbricato
  principale;
      s)  la realizzazione, anche da parte di soggetti
  privati, di opere di urbanizzazione primaria finalizzate a
  collegare manufatti esistenti alla rete infrastrutturale
  pubblica.
    2.  Sono trasformazioni funzionali di immobili non aventi
  rilevanza territoriale ed urbanistica, ai sensi e per gli
  effetti di
 
                              Pag. 16
 
  cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, i mutamenti, connessi o
  non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o
  di loro parti, che non comportino il passaggio da uno ad un
  altro dei seguenti raggruppamenti di funzioni:
      a)  funzioni produttive ordinarie o
  specialistiche;
      b)  funzioni produttive di beni di tipo artigianale
  laboratoriale;
      c)  funzioni di erogazione di servizi non rivolti al
  grande pubblico mediante uffici privati o studi
  professionali;
      d)  funzioni abitative collettive; turistico-ricettive;
  direzionali, non comprensive delle attività di diretta
  erogazione di servizi rivolti al grande pubblico, produttive
  di beni immateriali, quali attività di ricerca e simili;
      e)  funzioni produttive di servizi di tipo
  artigianale; commerciali al minuto, esplicate mediante
  esercizi singoli, non integrati e specializzati, ovvero
  mediante pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e
  bevande; associative aventi caratteristiche che non ne
  permettano l'assimilazione ad altre funzioni di cui al
  presente comma;
      f)  funzioni produttive di beni di tipo industriale
  ed artigianale non laboratoriale, ivi comprese quelle
  esplicate mediante insediamenti produttivi di tipo
  agro-industriale ovvero mediante impianti di acquacoltura di
  tipo intensivo; funzioni di magazzinaggio e deposito;
      g)  funzioni commerciali all'ingrosso;
      h)  funzioni commerciali al minuto esplicate
  mediante grandi strutture di vendita despecializzate ovvero
  mediante centri commerciali;
      i)  funzioni di diretta erogazione di servizi, quali
  quelli amministrativi, assistenziali, creditizi, assicurativi,
  istruttivi, culturali, religiosi, ricreativi, rivolti al
  grande pubblico; funzioni espositive;
 
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      l)  funzioni relative alle attività estrattive;
      m)  funzioni agricole, forestali, pastorali,
  zootecniche, itticole ed assimilate, nonché funzioni connesse
  al loro diretto svolgimento in forma aziendale od
  interaziendale, ivi compresa quella abitativa degli addetti e
  dei loro nuclei familiari;
      n)  funzioni militari, direttamente rivolte alla
  difesa armata del territorio;
      o)  funzioni specialistiche connesse alla mobilità
  delle cose o delle persone;
      p)  funzioni di esercizio della mobilità; funzioni
  tecnologiche non riconducibili ad altre funzioni di cui al
  presente comma.
    3.  Sono trasformazioni di immobili aventi rilevanza
  territoriale ed urbanistica, ai sensi e per gli effetti di cui
  ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, tutte le trasformazioni
  fisiche di immobili non comprese tra quelle di cui al comma 1,
  ed altresì i mutamenti, connessi o non connessi a
  trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti
  qualora comportino il passaggio da uno ad altro dei
  raggruppamenti di funzioni di cui al comma 2.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0013 RIGINIZ=020 PAGFIN=0017 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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