| (Titolarità, validità e caratteristiche
delle autorizzazioni e delle concessioni).
1. Le autorizzazioni di cui al comma 2 e le concessioni di
cui al comma 4 dell'articolo 1 sono rilasciate ai proprietari
degli immobili ovvero agli aventi titolo in base a diritti
reali, o a diritti personali, in relazione alle
caratteristiche delle autorizzazioni o delle concessioni
richieste.
Pag. 18
2. Negli atti di autorizzazione e di concessione sono
fissati i termini di inizio e di ultimazione delle attività di
trasformazione. Il termine per l'inizio di dette attività non
può essere fissato in un periodo superiore ad un anno dal
rilascio della autorizzazione o della concessione; il termine
di ultimazione, entro il quale deve essere richiesto il
certificato di conformità, non può essere superiore a tre anni
dall'inizio delle attività di trasformazione, salvo che si
tratti di realizzare opere di particolare mole o con
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, ovvero si
tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in
più esercizi finanziari; il termine di ultimazione può essere
prorogato, con provvedimento motivato del sindaco,
esclusivamente per fatti estranei alla volontà del titolare
dell'autorizzazione o della concessione, che siano
sopravvenuti a sospendere o ritardare le attività di
trasformazione durante la loro esecuzione, e solamente per un
periodo pari a quello della sospensione o del provocato
ritardo.
3. Decorsi inutilmente i termini determinati ai sensi del
comma 2, le autorizzazioni e le concessioni decadono
automaticamente.
4. L'entrata in vigore di nuove norme legislative statali o
regionali, nonché di nuovi provvedimenti amministrativi o di
nuovi strumenti di pianificazione o di programmazione dello
Stato, delle regioni e degli enti locali, comporta
l'automatica decadenza delle autorizzazioni e delle
concessioni in contrasto con tali disposizioni, ove le
attività di trasformazione autorizzate o concesse non siano
ancora iniziate, e comunque non siano ultimate entro il
termine improrogabile di tre anni dal loro inizio. Qualora le
attività di trasformazione siano iniziate, il sindaco può
motivatamente revocare le autorizzazioni e le concessioni,
salvo indennizzo per le opere eseguite anteriormente alla
revoca.
5. Le autorizzazioni e le concessioni non incidono sulla
titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi
agli immobili trasformati per effetto del loro rilascio; esse
sono trasferibili agli aventi causa, sia per atto tra vivi che
a causa di
Pag. 19
morte, che acquisiscano titolo sugli immobili oggetto delle
autorizzazioni o delle concessioni, in relazione alle
caratteristiche di queste ultime; esse sono revocabili e
decadono solamente nei casi previsti dalle norme legislative
in materia.
| |