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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1893
DDL0120-0009
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Procedimenti relativi alle autorizzazioni
                    ed alle concessioni).
    1.  Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle
  previsioni contenute negli strumenti urbanistici approvati e
  vigenti, sono soggette alle disposizioni della presente
  legge.
    2.  Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 del presente
  articolo non si applicano agli immobili vincolati ai sensi
  delle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive
  modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge
  27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 8 agosto 1985, n. 431, e relativi piani attuativi.
    3.  Le norme legislative regionali possono disporre che i
  soggetti aventi titolo a richiedere il rilascio delle
  autorizzazioni e delle concessioni abbiano la facoltà, ovvero
  l'obbligo, di richiedere preventivamente al sindaco un
  certificato urbanistico, contenente l'indicazione di tutte le
  norme legislative statali e regionali, degli strumenti di
  pianificazione e programmazione adottati dallo Stato, dalle
  regioni e dagli enti locali, e tuttora vigenti, nonché delle
  determinazioni contenute in atti amministrativi che riguardano
  gli immobili interessati.
    4.  Nei casi di cui al comma 3 le norme legislative
  regionali stabiliscono:
        a)  il periodo per il quale il certificato
  urbanistico conserva validità, ove non intervengano
  modificazioni delle disposizioni riguardanti gli immobili
  interessati;
        b)  il termine entro il quale il certificato
  urbanistico deve essere rilasciato;
        c)  che, nei casi di inutile decorso del termine di
  cui alla lettera  b),  i soggetti
 
                              Pag. 20
 
  interessati hanno facoltà di ricorrere, entro un determinato
  termine, per gli effetti di cui all'articolo 31, oppure di
  richiedere comunque al sindaco le concessioni;
        d)  che le autorizzazioni possono essere in ogni
  caso richieste al sindaco anche qualora non sia stato
  preventivamente richiesto o ottenuto il certificato
  urbanistico.
    5.  Le norme legislative regionali e, conformemente ad esse,
  i regolamenti comunali stabiliscono quali elaborati, con il
  relativo contenuto tecnico e descrittivo, e documenti debbano
  essere allegati alle richieste di autorizzazioni e di
  concessioni presentate al sindaco dai soggetti interessati,
  fermo restando che devono comunque essere allegati:
        a)  i progetti delle trasformazioni, composti da
  tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da
  professionisti abilitati;
        b)  la documentazione comprovante l'iscrizione degli
  immobili interessati al catasto, nonché lo stato e la
  consistenza degli stessi ivi risultante.
    6.  Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal
  sindaco sulla base di relazioni dei competenti uffici comunali
  nonché previo parere dell'organo tecnico consultivo
  comunale.
    7.  Le determinazioni del sindaco sulle richieste di
  autorizzazioni e di concessioni, motivate in caso di diniego,
  devono essere notificate ai richiedenti entro i termini
  stabiliti dalle norme legislative regionali, comunque non
  superiori a novanta giorni per le richieste di autorizzazioni
  ed a centoventi giorni per le richieste di concessioni, in
  entrambi i casi a decorrere dalla data di ricevimento della
  richiesta stessa, ovvero da quella di presentazione dei
  documenti aggiuntivi eventualmente richiesti per iscritto.
    8.  Le notifiche delle determinazioni favorevoli alle
  richieste di concessioni devono recare l'indicazione
  dell'ammontare della parte dei corrispettivi di cui alla
 
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  lettera  a)  del comma 1 dell'articolo 8 e della parte
  dei corrispettivi di cui alla lettera  b)  del medesimo
  comma dello stesso articolo 8.
    9.  Le concessioni e le autorizzazioni devono essere
  ritirate, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalle
  norme legislative regionali, comunque non inferiori a novanta
  giorni dalla notifica della determinazione favorevole alla
  relativa richiesta, previa corresponsione, nei casi di
  concessione, di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 8, ovvero
  previa prestazione delle opportune garanzie ivi previste.
    10.  Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la
  comunicazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può,
  con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con
  avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di adempiere
  entro trenta giorni.
    11.  Trascorso il termine di trenta giorni di cui al comma
  10 senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la richiesta
  di concessione o autorizzazione si intende respinta.
    12.  I soggetti interessati al rilascio delle concessioni
  edilizie o delle autorizzazioni possono ricorrere, trascorsi i
  termini di cui ai commi 10 e 11 oppure in caso di diniego, al
  presidente della giunta regionale che esercita i poteri
  sostitutivi nominando un commissario  ad acta,  scelto fra
  esperti della materia individuati in un apposito albo
  costituito presso la regione.  Il commissario  ad acta
  provvede nei successivi sessanta giorni.
    13.  Le richieste di autorizzazione e di concessione
  edilizia possono essere assentite dal commissario  ad
  acta,  nominato dal presidente della giunta regionale
  soltanto nei seguenti casi:
        a)  se gli immobili interessati non ricadono in
  ambiti territoriali assoggettati a disposizioni volte alla
  tutela dell'integrità fisica o dell'identità culturale del
  territorio da leggi statali o regionali, ovvero da strumenti
  di pianificazione, o da altri atti amministrativi;
        b)  se gli immobili interessati sono oggetto di
  prescrizioni di vigenti
 
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  strumenti di pianificazione, nonché di programmazione,
  immediatamente operative, e le trasformazioni progettate non
  sono in contrasto con tali strumenti;
        c)  se i progetti delle trasformazioni sono composti
  da tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da
  professionisti abilitati, i quali ne attestino, anche ai sensi
  e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale,
  la conformità ad ogni disposizione delle leggi statali o
  regionali, degli atti amministrativi e degli strumenti,
  vigenti ed adottati, di pianificazione o di programmazione,
  dello Stato, della regione e degli enti locali, riguardante
  gli immobili interessati, o le trasformazioni progettate,
  nonché alle indicazioni del certificato urbanistico di cui al
  comma 3, ove presritto, ovvero comunque richiesto e
  rilasciato;
        d)  se i progetti delle trasformazioni sono
  corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri
  di istituzioni, organi, uffici esterni all'amministrazione dei
  comuni, singoli o associati, e delle loro strutture operative,
  richieste ai sensi del comma 6 in relazione agli immobili
  interessati o alle trasformazioni progettate, o alle
  caratteristiche delle trasformazioni;
        e)  se non è prescritta la stipula di convenzioni, o
  l'accettazione di atti unilaterali d'obbligo;
        f)  se le aree interessate dalla richiesta di
  concessione sono già dotate di tutte le opere di
  urbanizzazione primaria ed allacciate alle relative reti.
    14.  Gli oneri finanziari e le spese derivanti
  dall'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del commissario
  ad acta  sono posti a carico del bilancio del comune.
    15.  Al momento della presentazione della domanda di
  concessione edilizia, l'ufficio competente l'accetta, previa
  immediata verifica della completezza della documentazione,
  degli elaborati, degli atti e degli impegni preliminari ai
  sensi del comma 6 e comunica al richiedente il nominativo del
  responsabile del procedimento
 
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  ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto
  1990, n. 241.
    16.  Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione
  della domanda di concessione edilizia, il responsabile del
  procedimento di cui al comma 15 cura l'istruttoria, acquisisce
  i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, e
  formula una motivata proposta al sindaco.  Il termine può
  essere interrotto una sola volta se il responsabile del
  procedimento chiede all'interessato una integrazione
  documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della
  presentazione della documentazione integrativa.
    17.  Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato
  entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
  cui al comma 16.
    18.  Le disposizioni della presente legge, si applicano
  anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali
  non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.
    19.  Restano ferme le norme relative alla acquisizione di
  autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque
  denominati e certificazioni di competenza di autorità diverse
  da quelle comunali.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0019 RIGINIZ=007 PAGFIN=0023 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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