| (Procedimenti relativi alle autorizzazioni
ed alle concessioni).
1. Le concessioni edilizie, rilasciate sulla base delle
previsioni contenute negli strumenti urbanistici approvati e
vigenti, sono soggette alle disposizioni della presente
legge.
2. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 del presente
articolo non si applicano agli immobili vincolati ai sensi
delle leggi 1^ giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, e relativi piani attuativi.
3. Le norme legislative regionali possono disporre che i
soggetti aventi titolo a richiedere il rilascio delle
autorizzazioni e delle concessioni abbiano la facoltà, ovvero
l'obbligo, di richiedere preventivamente al sindaco un
certificato urbanistico, contenente l'indicazione di tutte le
norme legislative statali e regionali, degli strumenti di
pianificazione e programmazione adottati dallo Stato, dalle
regioni e dagli enti locali, e tuttora vigenti, nonché delle
determinazioni contenute in atti amministrativi che riguardano
gli immobili interessati.
4. Nei casi di cui al comma 3 le norme legislative
regionali stabiliscono:
a) il periodo per il quale il certificato
urbanistico conserva validità, ove non intervengano
modificazioni delle disposizioni riguardanti gli immobili
interessati;
b) il termine entro il quale il certificato
urbanistico deve essere rilasciato;
c) che, nei casi di inutile decorso del termine di
cui alla lettera b), i soggetti
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interessati hanno facoltà di ricorrere, entro un determinato
termine, per gli effetti di cui all'articolo 31, oppure di
richiedere comunque al sindaco le concessioni;
d) che le autorizzazioni possono essere in ogni
caso richieste al sindaco anche qualora non sia stato
preventivamente richiesto o ottenuto il certificato
urbanistico.
5. Le norme legislative regionali e, conformemente ad esse,
i regolamenti comunali stabiliscono quali elaborati, con il
relativo contenuto tecnico e descrittivo, e documenti debbano
essere allegati alle richieste di autorizzazioni e di
concessioni presentate al sindaco dai soggetti interessati,
fermo restando che devono comunque essere allegati:
a) i progetti delle trasformazioni, composti da
tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da
professionisti abilitati;
b) la documentazione comprovante l'iscrizione degli
immobili interessati al catasto, nonché lo stato e la
consistenza degli stessi ivi risultante.
6. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate dal
sindaco sulla base di relazioni dei competenti uffici comunali
nonché previo parere dell'organo tecnico consultivo
comunale.
7. Le determinazioni del sindaco sulle richieste di
autorizzazioni e di concessioni, motivate in caso di diniego,
devono essere notificate ai richiedenti entro i termini
stabiliti dalle norme legislative regionali, comunque non
superiori a novanta giorni per le richieste di autorizzazioni
ed a centoventi giorni per le richieste di concessioni, in
entrambi i casi a decorrere dalla data di ricevimento della
richiesta stessa, ovvero da quella di presentazione dei
documenti aggiuntivi eventualmente richiesti per iscritto.
8. Le notifiche delle determinazioni favorevoli alle
richieste di concessioni devono recare l'indicazione
dell'ammontare della parte dei corrispettivi di cui alla
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lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 e della parte
dei corrispettivi di cui alla lettera b) del medesimo
comma dello stesso articolo 8.
9. Le concessioni e le autorizzazioni devono essere
ritirate, a pena di decadenza, entro i termini stabiliti dalle
norme legislative regionali, comunque non inferiori a novanta
giorni dalla notifica della determinazione favorevole alla
relativa richiesta, previa corresponsione, nei casi di
concessione, di quanto dovuto ai sensi dell'articolo 8, ovvero
previa prestazione delle opportune garanzie ivi previste.
10. Decorso inutilmente il termine per l'emanazione e la
comunicazione del provvedimento conclusivo, l'interessato può,
con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con
avviso di ricevimento, richiedere al sindaco di adempiere
entro trenta giorni.
11. Trascorso il termine di trenta giorni di cui al comma
10 senza che sia intervenuto alcun provvedimento, la richiesta
di concessione o autorizzazione si intende respinta.
12. I soggetti interessati al rilascio delle concessioni
edilizie o delle autorizzazioni possono ricorrere, trascorsi i
termini di cui ai commi 10 e 11 oppure in caso di diniego, al
presidente della giunta regionale che esercita i poteri
sostitutivi nominando un commissario ad acta, scelto fra
esperti della materia individuati in un apposito albo
costituito presso la regione. Il commissario ad acta
provvede nei successivi sessanta giorni.
13. Le richieste di autorizzazione e di concessione
edilizia possono essere assentite dal commissario ad
acta, nominato dal presidente della giunta regionale
soltanto nei seguenti casi:
a) se gli immobili interessati non ricadono in
ambiti territoriali assoggettati a disposizioni volte alla
tutela dell'integrità fisica o dell'identità culturale del
territorio da leggi statali o regionali, ovvero da strumenti
di pianificazione, o da altri atti amministrativi;
b) se gli immobili interessati sono oggetto di
prescrizioni di vigenti
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strumenti di pianificazione, nonché di programmazione,
immediatamente operative, e le trasformazioni progettate non
sono in contrasto con tali strumenti;
c) se i progetti delle trasformazioni sono composti
da tutti gli elaborati richiesti, redatti e sottoscritti da
professionisti abilitati, i quali ne attestino, anche ai sensi
e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice penale,
la conformità ad ogni disposizione delle leggi statali o
regionali, degli atti amministrativi e degli strumenti,
vigenti ed adottati, di pianificazione o di programmazione,
dello Stato, della regione e degli enti locali, riguardante
gli immobili interessati, o le trasformazioni progettate,
nonché alle indicazioni del certificato urbanistico di cui al
comma 3, ove presritto, ovvero comunque richiesto e
rilasciato;
d) se i progetti delle trasformazioni sono
corredati da tutte le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri
di istituzioni, organi, uffici esterni all'amministrazione dei
comuni, singoli o associati, e delle loro strutture operative,
richieste ai sensi del comma 6 in relazione agli immobili
interessati o alle trasformazioni progettate, o alle
caratteristiche delle trasformazioni;
e) se non è prescritta la stipula di convenzioni, o
l'accettazione di atti unilaterali d'obbligo;
f) se le aree interessate dalla richiesta di
concessione sono già dotate di tutte le opere di
urbanizzazione primaria ed allacciate alle relative reti.
14. Gli oneri finanziari e le spese derivanti
dall'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del commissario
ad acta sono posti a carico del bilancio del comune.
15. Al momento della presentazione della domanda di
concessione edilizia, l'ufficio competente l'accetta, previa
immediata verifica della completezza della documentazione,
degli elaborati, degli atti e degli impegni preliminari ai
sensi del comma 6 e comunica al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento
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ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
16. Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione
della domanda di concessione edilizia, il responsabile del
procedimento di cui al comma 15 cura l'istruttoria, acquisisce
i pareri che il richiedente non abbia l'onere di allegare, e
formula una motivata proposta al sindaco. Il termine può
essere interrotto una sola volta se il responsabile del
procedimento chiede all'interessato una integrazione
documentale, e decorre nuovamente per intero dalla data della
presentazione della documentazione integrativa.
17. Il provvedimento conclusivo è adottato e comunicato
entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di
cui al comma 16.
18. Le disposizioni della presente legge, si applicano
anche al rilascio delle autorizzazioni edilizie, per le quali
non siano già in vigore disposizioni più favorevoli.
19. Restano ferme le norme relative alla acquisizione di
autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque
denominati e certificazioni di competenza di autorità diverse
da quelle comunali.
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