| (Certificato di conformità).
1. Nessun manufatto edilizio risultante da trasformazioni
subordinare ad autorizzazione od a concessione può essere
utilizzato o alienato senza che il sindaco del comune
competente per territorio ne abbia certificato la conformità
alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie.
2. Ai fini di cui al comma 1, a seguito dell'effettuazione
delle attività di trasformazione, i soggetti aventi titolo
richiedono al sindaco il certificato di conformità, allegando
alla richiesta quanto stabilito dai regolamenti comunali, in
conformità alle norme legislative regionali, fermo restando
che sono comunque prescritti:
a) l'attestazione, corredata da tutti gli elaborati
richiesti, redatti e sottoscritti
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da professionisti abilitati, di conformità del manufatto
risultante dalle trasformazioni effettuate alle disposizioni
delle leggi statali o regionali, degli atti amministrativi e
degli strumenti di pianificazione o di programmazione dello
Stato, della regione e degli enti locali, riguardanti gli
immobili interessati, nonché alle prescrizioni o indicazioni
dell'autorizzazione o della concessione, rilasciata o
tacitamente assentita, ed alle eventuali varianti progettuali
autorizzate;
b) tutte le autorizzazioni, i nullaosta, i pareri
di istituzioni, organi, uffici esterni alla amministrazione
dei comuni, singoli od associati, e delle loro strutture
operative, eventualmente prescritti in vista dell'idoneità
agli usi previsti per il manufatto interessato;
c) la documentazione comprovante l'avvenuta
denuncia agli uffici del catasto delle intervenute
trasformazioni.
3. Qualora un manufatto edilizio sia già certificato
conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e si
intenda mutarne l'uso specifico senza che ciò comporti
trasformazioni subordinate ad autorizzazione o a concessione,
ove per l'uso specifico previsto sia prescritta la sussistenza
di ulteriori particolari requisiti, il soggetto avente titolo
richiede al sindaco il certificato di idoneità per l'uso
specifico previsto, allegando alla richiesta l'attestazione di
conformità del manufatto a tutte le disposizioni relative
all'uso specifico previsto, composta da tutti gli elaborati
prescritti per la particolare fattispecie, redatti e
sottoscritti da professionisti abilitati, e corredata da tutte
le autorizzazioni, i nulla-osta, i pareri di istituzioni,
organi, uffici esterni all'amministrazione dei comuni, singoli
od associati, e delle loro strutture operative, eventualmente
prescritti in vista dell'idoneità all'uso specifico.
4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono rilasciati dal
sindaco, sulla base di relazioni dei competenti uffici
comunali attestanti la presenza e la sottoscrizione della
documentazione richiesta a corredo
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delle relative richieste ai sensi dei precitati commi, nonché
la corretta formulazione delle stesse ed altresì sulla base
delle risultanze dei controlli operati, obbligatori qualora le
attestazioni, sottoscritte da professionisti abilitati, di cui
ai commi 2 e 3, non siano state espressamente effettuate anche
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 481 del codice
penale.
5. Le determinazioni del sindaco sulle richieste dei
certificati di conformità o di idoneità agli usi specifici
previsti, motivate in caso di diniego, devono essere
notificate ai richiedenti entro i termini stabiliti dalle
norme legislative regionali, comunque non superiori a
quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle
richieste stesse, ovvero da quella di presentazione dei
documenti aggiuntivi eventualmente richiesti per iscritto.
Tale interruzione di termini è consentita una sola volta.
6. Le richieste dei certificati di conformità o di idoneità
agli usi specifici previsti si intendono assentite a seguito
dell'inutile decorso dei termini di cui al comma 5 qualora le
richieste stesse siano composte e corredate da tutto quanto
prescritto ai commi 2 e 3 e le attestazioni, sottoscritte da
professionisti abilitati, ivi previste, siano espressamente
effettuate anche ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 481 del codice penale.
7. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la
sussistenza del titolo abilitante all'utilizzazione dei
manufatti, nel caso di cui al comma 6, tengono luogo dei
certificati di conformità o di idoneità agli usi specifici
previsti le copie delle richieste rivolte al sindaco per
ottenere tali certificati, dalle quali risultino le date di
ricevimento delle richieste stesse, nonché l'elenco di quanto
previsto per comporre e corredare le richieste medesime ai
sensi dei commi 2 e 3.
8. Ove non sussistano le condizioni di cui al comma 6,
nonché qualora i richiedenti i certificati di conformità o di
idoneità agli usi specifici previsti intendano comunque
ottenere una determinazione esplicita sulle proprie richieste,
ai richiedenti medesimi, a seguito dell'inutile
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decorso dei termini di cui al comma 5, è data facoltà di
ricorrere, entro i successivi quindici giorni, per gli effetti
di cui all'articolo 31.
9. In assenza dei certificati di conformità o di idoneità
agli usi specifici previsti, ovvero della documentazione di
cui al comma 7, è fatto divieto ai comuni ed alle aziende
erogatrici di pubblici servizi di effettuare le relative
forniture agli immobili, fatte salve quelle relative a
subentri.
10. L'amministrazione del catasto provvede a registrare le
intervenute trasformazioni degli immobili soltanto dopo che la
denuncia già presentata ai sensi della lettera c) del
comma 2 sia stata corredata dalla copia del certificato di
conformità ovvero dalla documentazione di cui al comma 7.
11. I certificati di idoneità agli usi specifici previsti,
rilasciati o tacitamente assentiti, sono sempre revocabili
qualora si constati che non sussistono, o sono venute meno, le
condizioni che ne consentono il rilascio.
12. In ogni caso i sindaci, qualora le risultanze di
controlli effettuati dai competenti uffici dei comuni, singoli
od associati, e delle loro strutture operative, ovvero da
competenti istituzioni, organi, uffici esterni a dette
amministrazioni, abbiano constatato l'assenza, od il venir
meno, della conformità alle disposizioni urbanistiche ed
edilizie, ovvero delle condizioni richieste per l'idoneità ad
un uso specifico, di un manufatto edilizio, provvedono a norma
delle vigenti disposizioni di legge in ordine ai provvedimenti
relativi alle abusive trasformazioni od utilizzazioni di
immobili.
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