| (Annullamento delle autorizzazioni
e delle concessioni).
1. Il sindaco può disporre, sulla base di relazioni dei
competenti uffici comunali e previo parere dell'organo tecnico
consultivo
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comunale, con provvedimenti motivati, l'annullamento
delle concessioni e delle autorizzazioni rilasciate o
assentite in difformità dalle disposizioni delle leggi statali
o regionali, degli atti amministrativi e degli strumenti,
vigenti ed adottati, di pianificazione o di programmazione,
sovraregionali, regionali e subregionali.
2. Costituisce motivo sufficiente di annullamento della
concessione la difformità dagli strumenti di pianificazione
vigenti ed adottati.
3. Entro dieci anni dal loro rilascio, o dal loro tacito
assentimento, le autorizzazioni e le concessioni in difformità
dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere
annullate dal presidente della provincia, o dal sindaco della
città metropolitana, territorialmente competente, previo
parere dell'organo tecnico consultivo provinciale, o
metropolitano, con provvedimenti motivati.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 l'accertamento della
difformità è immediatamente notificato ai titolari delle
autorizzazioni o concessioni, ed ai proprietari degli immobili
interessati nonché, nel caso di cui al comma 3, al comune
competente.
5. Entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di
cui al comma 4, i soggetti ivi indicati possono presentare
controdeduzioni, ovvero, ove le difformità consistano in meri
vizi di procedura o di forma, provvedere affinché questi siano
rimossi.
6. I provvedimenti di annullamento di cui ai commi 1, 2 e 3
sono emessi dopo il ricevimento delle controdeduzioni di cui
al comma 5, ovvero dopo l'inutile decorso del termine ivi
stabilito per la loro presentazione, ed in ogni caso entro
centottanta giorni dall'accertamento delle difformità.
7. Il sindaco ed il presidente della provincia, od il
sindaco metropolitano, possono altresì, qualora le
trasformazioni oggetto delle autorizzazioni o concessioni
siano in corso alla data dell'accertamento delle difformità,
ordinarne la sospensione con provvedimenti da notificarsi
immediatamente
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ai medesimi predetti soggetti; tali provvedimenti
cessano di avere efficacia qualora, entro centottanta giorni
dalla data dell'accertamento, non siano stati emessi i
provvedimenti di annullamento, salva la revoca a seguito di
accertamento dell'insussistenza delle difformità, ovvero della
loro rimozione.
8. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché di
annullamento in sede giurisdizionale di concessioni od
autorizzazioni, trovano applicazione le vigenti disposizioni
di legge in ordine ai provvedimenti relativi alle abusive
trasformazioni ed utilizzazioni di immobili, secondo le
relative fattispecie.
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