| (Pubblicità e controllo popolare).
1. E' fatto obbligo ai comuni di tenere in pubblica visione
i registri delle richieste, dei rilasci e dei taciti
assentimenti dei certificati urbanistici, ove previsti, delle
autorizzazioni, delle concessioni, dei certificati di
conformità e dei certificati di idoneità ad usi specifici,
nonché ogni altro documento di registrazione delle
trasformazioni richieste, assentite ed effettuate.
2. E' in particolare fatto obbligo ai comuni di tenere in
pubblica visione, e costantemente aggiornata a cura dei propri
uffici, una copia delle mappe catastali aggiornate del
territorio comunale, ove sono immediatamente riportate, con
apposite simbologie, le trasformazioni richieste, assentite ed
effettuate, con l'esatta individuazione degli immobili
direttamente interessati, delle eventuali relative pertinenze
e delle aree eventualmente asservite in relazione alle
trasformazioni medesime.
3. Delle richieste dei certificati urbanistici e del loro
rilascio, delle richieste delle autorizzazioni e delle
concessioni e
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delle relative determinazioni, delle richieste e del rilascio
dei certificati di conformità e dei certificati di idoneità ad
usi specifici, viene data notizia al pubblico mediante avviso
affisso per quindici giorni all'albo del comune in cui siano
siti gli immobili interessati, con la specificazione dei
richiedenti, ovvero dei titolari delle autorizzazioni, delle
concessioni, dei certificati di conformità e dei certificati
di idoneità ad usi specifici, rilasciati o tacitamente
assentiti, nonché della localizzazione degli immobili
interessati.
4. Chiunque, ovunque residente, ha facoltà di prendere
visione, presso gli uffici comunali, dei registri e degli
altri documenti di cui al comma 1, nonché delle richieste dei
certificati urbanistici e dei certificati medesimi, delle
richieste delle autorizzazioni e delle concessioni, nonché dei
progetti delle relative trasformazioni e degli elaborati che è
prescritto li compongano e li corredino, delle relative
determinazioni, delle richieste dei certificati di conformità
e dei certificati di idoneità ad usi specifici e delle
relative determinazioni. Chiunque, ovunque residente, può
inoltre ottenere, previa corresponsione delle relative spese,
copie integrali dei predetti documenti.
5. Chiunque, ovunque residente, può ricorrere ai competenti
organi giurisdizionali, ovvero, entro novanta giorni dalla
data dell'affissione di cui al comma 3, per gli effetti di cui
all'articolo 6, avverso il rilascio o l'assentimento di
certificati urbanistici, di autorizzazioni, di concessioni, di
certificati di conformità e di certificati di idoneità ad usi
specifici, ove ritenga che siano in contrasto con disposizioni
delle leggi statali e regionali, degli atti amministrativi e
degli strumenti, vigenti ed adottati, di pianificazione o di
programmazione, territoriale ed urbanistica, sovraregionali,
regionali e subregionali. L'affissione dell'avviso di cui al
comma 3 non fa decorrere i termini per l'impugnativa
giurisdizionale.
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6. Chiunque, ovunque residente, può altresì sollecitare gli
interventi di vigilanza dei competenti organi sulle attività
di trasformazione e sulla utilizzazione degli immobili. Delle
segnalazioni di trasformazioni od utilizzazioni ritenute non
conformi alle vigenti disposizioni dev'essere data ricevuta
indicante gli estremi e la data dell'avvenuta segnalazione.
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