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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1898
DDL0120-0014
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.30 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Determinazione dei corrispettivi).
    1.  I corrispettivi delle concessioni, di cui al comma 4
  dell'articolo 1, sono composti da:
      a)  una quota commisurata agli oneri di
  urbanizzazione;
      b)  una quota commisurata al costo di
  costruzione.
    2.  Le quote dei corrispettivi di cui alla lettera  a)
  del comma 1 sono stabilite dai comuni con i rispettivi
  programmi di attuazione, ovvero con specifiche deliberazioni
  del consiglio comunale, ed in ogni caso aggiornate almeno ogni
  quinquennio, in conformità ai valori minimi, ai criteri
  metodologici ed ai parametri relativi ai tipi di
  trasformazione definiti dalle regioni, anche in termini
  differenziati con riferimento a diverse categorie di
  comuni.
    3.  I provvedimenti comunali di cui al comma 2 indicano gli
  interventi di urbanizzazione, di dotazione di spazi pubblici o
  destinati ad uso collettivo ed in genere di modificazione
  dell'equipaggiamento territoriale, in quantità comunque non
  inferiori
 
                              Pag. 31
 
  a quelle prescritte dalle vigenti norme, da effettuarsi
  nel periodo considerato, almeno con riferimento alle
  trasformazioni aventi rilevanza territoriale ed urbanistica
  previste o prescritte per il medesimo periodo.  Gli stessi
  provvedimenti individuano i relativi costi, ivi compresi
  quelli derivanti dalle indennità per le espropriazioni
  preordinate all'esecuzione dei predetti interventi,
  distinguendo quelli afferenti gli interventi volti a
  soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi agli
  interventi necessari in conseguenza delle trasformazioni
  previste o prescritte per il periodo considerato, e
  ripartiscono tali ultimi costi tra i soggetti attuatori delle
  correlative trasformazioni, tenuto eventualmente conto di
  contributi in conto capitale statali o regionali espressamente
  finalizzati alla realizzazione dei suindicati interventi e di
  cui sia accertato l'introito nel periodo considerato.
    4.  Le parti dei corrispettivi di cui alla lettera  b)
  del comma 1 corrispondono ad una quota variabile dal 5 al
  20 per cento dei costi di costruzione, quota che viene
  determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e
  delle tipologie dei fabbricati e della loro destinazione ed
  ubicazione.  I costi di costruzione sono determinati dalle
  regioni con periodicità almeno quinquennale, anche
  differenziati con riferimento a diverse categorie di comuni,
  ed in ogni caso per categorie di fabbricati, in ragione dei
  rilevati costi medi di costruzione di fabbricati con
  caratteristiche analoghe, fisiche e funzionali.  A tali fini le
  regioni tengono conto dei costi medi di costruzione rilevati
  presso operatori edilizi e sui bollettini regionali delle
  camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
    5.  Il costo di costruzione determinato a norma del comma 4
  è sostituito, a seguito di richiesta dei concessionari, dal
  costo dagli stessi effettivamente sostenuto e verificabile in
  base a qualsivoglia documentazione valida a fini fiscali o di
  origine pubblica.
 
                              Pag. 32
 
    6.  Le parti dei corrispettivi di cui alla lettera  a)
  del comma 1 ed i costi di costruzione determinati dalle
  regioni sono comunque adeguati annualmente, ed
  automaticamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei
  costi di costruzione accertata dall'ISTAT.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0030 RIGINIZ=010 PAGFIN=0032 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=30 PAGEFIN=32 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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