| (Determinazione dei corrispettivi).
1. I corrispettivi delle concessioni, di cui al comma 4
dell'articolo 1, sono composti da:
a) una quota commisurata agli oneri di
urbanizzazione;
b) una quota commisurata al costo di
costruzione.
2. Le quote dei corrispettivi di cui alla lettera a)
del comma 1 sono stabilite dai comuni con i rispettivi
programmi di attuazione, ovvero con specifiche deliberazioni
del consiglio comunale, ed in ogni caso aggiornate almeno ogni
quinquennio, in conformità ai valori minimi, ai criteri
metodologici ed ai parametri relativi ai tipi di
trasformazione definiti dalle regioni, anche in termini
differenziati con riferimento a diverse categorie di
comuni.
3. I provvedimenti comunali di cui al comma 2 indicano gli
interventi di urbanizzazione, di dotazione di spazi pubblici o
destinati ad uso collettivo ed in genere di modificazione
dell'equipaggiamento territoriale, in quantità comunque non
inferiori
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a quelle prescritte dalle vigenti norme, da effettuarsi
nel periodo considerato, almeno con riferimento alle
trasformazioni aventi rilevanza territoriale ed urbanistica
previste o prescritte per il medesimo periodo. Gli stessi
provvedimenti individuano i relativi costi, ivi compresi
quelli derivanti dalle indennità per le espropriazioni
preordinate all'esecuzione dei predetti interventi,
distinguendo quelli afferenti gli interventi volti a
soddisfare esigenze pregresse da quelli relativi agli
interventi necessari in conseguenza delle trasformazioni
previste o prescritte per il periodo considerato, e
ripartiscono tali ultimi costi tra i soggetti attuatori delle
correlative trasformazioni, tenuto eventualmente conto di
contributi in conto capitale statali o regionali espressamente
finalizzati alla realizzazione dei suindicati interventi e di
cui sia accertato l'introito nel periodo considerato.
4. Le parti dei corrispettivi di cui alla lettera b)
del comma 1 corrispondono ad una quota variabile dal 5 al
20 per cento dei costi di costruzione, quota che viene
determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e
delle tipologie dei fabbricati e della loro destinazione ed
ubicazione. I costi di costruzione sono determinati dalle
regioni con periodicità almeno quinquennale, anche
differenziati con riferimento a diverse categorie di comuni,
ed in ogni caso per categorie di fabbricati, in ragione dei
rilevati costi medi di costruzione di fabbricati con
caratteristiche analoghe, fisiche e funzionali. A tali fini le
regioni tengono conto dei costi medi di costruzione rilevati
presso operatori edilizi e sui bollettini regionali delle
camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.
5. Il costo di costruzione determinato a norma del comma 4
è sostituito, a seguito di richiesta dei concessionari, dal
costo dagli stessi effettivamente sostenuto e verificabile in
base a qualsivoglia documentazione valida a fini fiscali o di
origine pubblica.
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6. Le parti dei corrispettivi di cui alla lettera a)
del comma 1 ed i costi di costruzione determinati dalle
regioni sono comunque adeguati annualmente, ed
automaticamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei
costi di costruzione accertata dall'ISTAT.
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