| (Corresponsione dei corrispettivi).
1. Le quote dei corrispettivi di cui alla lettera a)
del comma 1 dell'articolo 8 sono corrisposte ai comuni
competenti per territorio all'atto del rilascio delle
concessioni. I comuni possono deliberare che la corresponsione
di tali quote sia rateizzata in non più di quattro rate
semestrali, purché i concessionari, all'atto del ritiro della
concessione, prestino ai comuni medesimi opportune garanzie,
mediante fidejussioni bancarie o polizze cauzionali rilasciate
da imprese di assicurazioni a ciò regolarmente autorizzate.
2. Gli importi dei corrispettivi di cui alla lettera b)
del comma 2 dell'articolo 8 sono determinati all'atto del
rilascio della concessione, ed eventualmente rideterminati,
nei casi di cui al comma 5 del medesimo articolo 8, entro
sessanta giorni dalla data di ultimazione delle
trasformazioni. All'atto del ritiro della concessione i
concessionari corrispondono ai comuni competenti per
territorio una somma pari al 30 per cento di quella
determinata e prestano ai comuni medesimi opportune garanzie
per l'importo residuo, mediante fidejussioni bancarie o
polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni a
ciò regolarmente autorizzate. L'importo residuo è corrisposto,
anche in più rate, comunque entro centoventi giorni dalla data
di ultimazione delle trasformazioni, ovvero, nei casi di cui
al comma 5 dell'articolo 8, entro sessanta giorni dalla data
della rideterminazione.
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3. Le norme legislative regionali determinano l'entità
delle penali da corrispondere nei casi di mancato versamento
delle singole quote dei corrispettivi nei termini stabiliti ai
commi 1 e 2, comunque stabilendo che il versamento stesso
debba avvenire entro e non oltre i successivi centottanta
giorni.
4. Il sindaco è tenuto a conseguire quanto dovuto mediante
escussione delle garanzie prestate dal concessionario nonché,
nei casi di insufficienza di dette garanzie e di inutile
decorrenza dell'ultimo termine stabilito a norma del comma 3,
provvedendo alla riscossione coattiva del complessivo credito
residuo.
5. Il mancato versamento delle singole quote dei
corrispettivi nei termini stabiliti a norma dei commi 1 e 2
comporta altresì l'immediata ed automatica sospensione
dell'efficacia della concessione. La condizione di inefficacia
si protrae fino al momento della riscossione di quanto dovuto
da parte del comune; in tale periodo non è pertanto consentito
dar corso o seguito alle trasformazioni concesse.
6. In caso di mancata utilizzazione della concessione, il
contributo corrisposto può essere imputato ad altra
concessione rilasciata al medesimo titolare, o restituito.
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