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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1899
DDL0120-0015
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.15 (che inizia a pag.32 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Corresponsione dei corrispettivi).
    1.  Le quote dei corrispettivi di cui alla lettera  a)
  del comma 1 dell'articolo 8 sono corrisposte ai comuni
  competenti per territorio all'atto del rilascio delle
  concessioni.  I comuni possono deliberare che la corresponsione
  di tali quote sia rateizzata in non più di quattro rate
  semestrali, purché i concessionari, all'atto del ritiro della
  concessione, prestino ai comuni medesimi opportune garanzie,
  mediante fidejussioni bancarie o polizze cauzionali rilasciate
  da imprese di assicurazioni a ciò regolarmente autorizzate.
    2.  Gli importi dei corrispettivi di cui alla lettera  b)
  del comma 2 dell'articolo 8 sono determinati all'atto del
  rilascio della concessione, ed eventualmente rideterminati,
  nei casi di cui al comma 5 del medesimo articolo 8, entro
  sessanta giorni dalla data di ultimazione delle
  trasformazioni.  All'atto del ritiro della concessione i
  concessionari corrispondono ai comuni competenti per
  territorio una somma pari al 30 per cento di quella
  determinata e prestano ai comuni medesimi opportune garanzie
  per l'importo residuo, mediante fidejussioni bancarie o
  polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni a
  ciò regolarmente autorizzate.  L'importo residuo è corrisposto,
  anche in più rate, comunque entro centoventi giorni dalla data
  di ultimazione delle trasformazioni, ovvero, nei casi di cui
  al comma 5 dell'articolo 8, entro sessanta giorni dalla data
  della rideterminazione.
 
                              Pag. 33
 
    3.  Le norme legislative regionali determinano l'entità
  delle penali da corrispondere nei casi di mancato versamento
  delle singole quote dei corrispettivi nei termini stabiliti ai
  commi 1 e 2, comunque stabilendo che il versamento stesso
  debba avvenire entro e non oltre i successivi centottanta
  giorni.
    4.  Il sindaco è tenuto a conseguire quanto dovuto mediante
  escussione delle garanzie prestate dal concessionario nonché,
  nei casi di insufficienza di dette garanzie e di inutile
  decorrenza dell'ultimo termine stabilito a norma del comma 3,
  provvedendo alla riscossione coattiva del complessivo credito
  residuo.
    5.  Il mancato versamento delle singole quote dei
  corrispettivi nei termini stabiliti a norma dei commi 1 e 2
  comporta altresì l'immediata ed automatica sospensione
  dell'efficacia della concessione.  La condizione di inefficacia
  si protrae fino al momento della riscossione di quanto dovuto
  da parte del comune; in tale periodo non è pertanto consentito
  dar corso o seguito alle trasformazioni concesse.
    6.  In caso di mancata utilizzazione della concessione, il
  contributo corrisposto può essere imputato ad altra
  concessione rilasciata al medesimo titolare, o restituito.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0015 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0032 RIGINIZ=007 PAGFIN=0033 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=32 PAGEFIN=33 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0015 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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