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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


190
DDL0010-0018
Progetto di legge Camera n. 10 - testo presentato - (DDL12-10)
(suddiviso in 76 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C10. TESTIPDL
...C10.
...Decreto-legge 26 febbraio 1994, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 1994. (*) Disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.
Articolo 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC10 ZZ12 ZZDL ZZPR
       (Interventi a favore della comunità scientifica
            e delle associazioni di volontariato).
      1.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio
  1991, n.158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli
  interventi in favore delle associazioni di volontariato di
  protezione civile, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 26
  maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge
  24 luglio 1984, n.363, è differito fino alla emanazione dei
  provvedimenti previsti dall'articolo 18 della legge 24
  febbraio 1992, n.225, e, comunque, non oltre il 30 giugno
  1994.  Nei predetti interventi deve ritenersi compresa la
  concessione di contributi finalizzati all'acquisto di mezzi ed
  attrezzature necessari per l'espletamento delle attività di
  soccorso in caso di emergenza.
      2.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio
  1991, n.158, concernente la proroga al 31 dicembre 1991 degli
  interventi in favore della comunità scientifica di cui
  all'articolo 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984,
  n.363, è differito fino all'emanazione dei provvedimenti
  previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n.225,
  e, comunque, non oltre il 30 giugno 1994.  Il Presidente del
  Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare con istituti,
  gruppi ed enti di ricerca apposite convenzioni per il
  perseguimento di specifiche finalità di protezione civile.
 
                              Pag. 41
 
      3.  Gli oneri relativi agli interventi di cui al presente
  articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione
  civile, nei limiti degli appositi stanziamenti e delle
  corrispondenti disponibilità di bilancio.
 
DATA=940228 FASCID=DDL12-10 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0010 TOTPAG=0064 TOTDOC=0076 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0040 RIGINIZ=024 PAGFIN=0041 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=41 SORTRES= SORTDDL=001000 00 FASCIDC=12DDL0010 SORTNAV=0001000 000 00000 ZZDDLC10 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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