| (Esenzione dal pagamento dei corrispettivi).
1. I corrispettivi delle concessioni, di cui al comma 4
dell'articolo 1, non sono dovuti:
a) per le trasformazioni relative alle
infrastrutture, alle attrezzature ed agli impianti, con
l'eccezione di quelli rivolti alla produzione di beni,
pubblici e di interesse pubblico, realizzati dagli enti
istituzionalmente competenti o per loro conto;
b) per le trasformazioni relative ad opere di
urbanizzazione secondaria e generale, eseguite anche da
soggetti privati;
Pag. 34
c) per le trasformazioni da realizzare in
attuazione di norme legislative, o di provvedimenti
amministrativi emanati in base ad esse, conseguenti a
pubbliche calamità, ove sia espressamente previsto dalle
medesime norme o provvedimenti.
2. I concessionari hanno titolo all'esenzione dal pagamento
della parte del corrispettivo di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 8 qualora, mediante la stipula di
convenzioni, assumano, per sè e per i propri aventi causa,
l'obbligo di utilizzare direttamente gli immobili risultanti
dalle trasformazioni oggetto delle concessioni e di attribuire
a tali immobili, in ogni caso di trasferimento della proprietà
per atto tra vivi a titolo oneroso, un valore previamente
concordato con il comune in conformità ai criteri ed ai
parametri stabiliti dalle relative norme vigenti, nonché di
praticare canoni di locazione determinati in percentuale su
detto valore. Qualora il predetto obbligo sia assunto per un
periodo di tempo determinato, alla sua scadenza i
concessionari, od i loro aventi causa, sono tenuti a pagare la
suindicata parte del corrispettivo, rivalutata in base alla
variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta tra la data alla
quale la parte del corrispettivo sarebbe stata dovuta e quella
di scadenza dell'obbligo.
| |