| (Scomputo).
1. I concessionari che si obblighino, mediante la stipula
di convenzioni, a realizzare a propria cura e spese interventi
di urbanizzazione, o di altra sistemazione di spazi pubblici o
per uso collettivo, ed in genere di equipaggiamento
territoriale, ed a trasferire al comune competente per
territorio gli immobili risultanti da detti interventi,
ovvero, nei casi consentiti dalle
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norme legislative regionali, a sottoporli a vincoli
permanenti di destinazione, hanno titolo allo scomputo dalla
quota del corrispettivo di cui alla lettera a) del comma
1 dell'articolo 8 di un importo pari alla somma del valore che
sarebbe riconosciuto agli immobili trasferiti o vincolati,
prima dell'effettuazione dei predetti interventi, in caso di
espropriazione, ai sensi dell'articolo 27, e dei
predeterminati costi dei predetti interventi.
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