| (Titolarità di funzioni concernenti
i procedimenti di espropriazione
ed occupazione di immobili).
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 15 ed alle lettere
e) ed f) del comma 1 dell'articolo 16, le
espropriazioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, le
occupazioni anticipate ai sensi dell'articolo 22 e le
occupazioni temporanee ai sensi dell'articolo 23 sono
deliberate o decretate:
a) dai dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
ove promotrici siano le stesse amministrazioni;
b) dal prefetto, ove promotori siano enti pubblici,
o di diritto pubblico, di rilievo nazionale, od altri soggetti
istituzionalmente competenti alla realizzazione di opere
pubbliche di interesse statale, ovvero loro concessionari,
comunque sottoposti a vigilanza o controllo dello Stato, ai
fini dell'esecuzione di attività e di interventi di loro
spettanza;
c) dalla regione, ove promotori siano la stessa
regione, enti pubblici, o di diritto pubblico, di rilievo
regionale, soggetti istituzionalmente competenti alla
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, o
loro concessionari, ai fini dell'esecuzione di attività e di
interventi di rilevanza regionale, od almeno sovraprovinciale,
e di loro spettanza;
Pag. 37
d) dalla provincia, ovvero dalla città
metropolitana, ove promotori siano la stessa provincia, o la
città metropolitana, enti pubblici, o di diritto pubblico, di
rilievo provinciale, soggetti istituzionalmente competenti
alla realizzazione di opere pubbliche di interesse
provinciale, o loro concessionari, ai fini dell'esecuzione di
attività e di interventi di rilevanza provinciale, od almeno
sovracomunale, e di loro spettanza;
e) dal comune, ovvero dall'unione di comuni, in
tutti gli altri casi.
2. Con provvedimento della regione è istituita, in ogni
provincia, o città metropolitana, una commissione composta:
a) da un tecnico del settore urbanistico o
edilizio, con qualifica dirigenziale, della provincia, o città
metropolitana, designato dal rispettivo presidente, o sindaco,
che la presiede;
b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico
erariale, o da un tecnico dello stesso ufficio da questi
designato;
c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un
tecnico dello stesso genio civile da questi designato;
d) da un tecnico, con qualifica dirigenziale,
dell'Istituto autonomo case popolari, o del soggetto ad esso
equivalente, operante nella provincia, designato dal
rispettivo presidente;
e) da due esperti in materia di urbanistica ed
edilizia nominati dalla regione;
f) da tre esperti in materia di agricoltura e
foreste scelti dalla regione in terne proposte dalle
associazioni sindacali agricole maggiormente
rappresentative;
g) da tre esperti in materia di estimo urbano ed
immobiliare scelti dalla regione in terne proposte dagli
ordini professionali provinciali del settore.
3. La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può
disporre la formazione di sottocommissioni, le quali operano
nella medesima composizione della commissione
Pag. 38
di cui al comma 2. A tal fine la regione nomina gli
ulteriori componenti.
4. La commissione di cui al comma 2 ha sede presso
l'ufficio tecnico erariale. L'intendente di finanza provvede
alla costituzione della segreteria della commissione ed
all'assegnazione ad essa del personale necessario.
5. La commissione di cui al comma 2 determina ogni anno,
entro il 31 gennaio:
a) il valore agricolo medio, nel precedente anno
solare, dei terreni, aventi utilizzazione a scopo colturale,
considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i
tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle
singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima
pubblicazione ufficiale dell'ISTAT;
b) il valore venale medio dei terreni compresi in
aree considerate edificabili, nei diversi comuni della
provincia, nonché nelle diverse zone territoriali previste
dalle norme legislative regionali, ed eventualmente nelle
sottozone individuate dalla stessa commissione, con
riferimento ai diversi indici di edificabilità previsti dalle
norme legislative regionali e dagli strumenti di
pianificazione;
c) il valore medio dei fabbricati, nei diversi
comuni della provincia, nonché nelle diverse zone territoriali
previste dalle norme legislative regionali, ed eventualmente
nelle sottozone individuate dalla stessa commissione, con
riferimento alle diverse possibili caratteristiche, fisiche o
funzionali, dei fabbricati e con l'indicazione di percentuali
di deprezzamento rapportate alla vetustà ed allo stato di
conservazione.
6. La commissione di cui al comma 2 provvede inoltre,
quando richiesta, a determinare la specifica indennità di
espropriazione dei singoli immobili interessati, in base ai
criteri di cui all'articolo 27.
| |