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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1906
DDL0120-0022
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.22 (che inizia a pag.36 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 14.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Titolarità di funzioni concernenti
               i procedimenti di espropriazione
                 ed occupazione di immobili).
    1.  Le autorizzazioni di cui all'articolo 15 ed alle lettere
  e)  ed  f)  del comma 1 dell'articolo 16, le
  espropriazioni ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, le
  occupazioni anticipate ai sensi dell'articolo 22 e le
  occupazioni temporanee ai sensi dell'articolo 23 sono
  deliberate o decretate:
        a)  dai dirigenti delle amministrazioni dello Stato,
  ove promotrici siano le stesse amministrazioni;
        b)  dal prefetto, ove promotori siano enti pubblici,
  o di diritto pubblico, di rilievo nazionale, od altri soggetti
  istituzionalmente competenti alla realizzazione di opere
  pubbliche di interesse statale, ovvero loro concessionari,
  comunque sottoposti a vigilanza o controllo dello Stato, ai
  fini dell'esecuzione di attività e di interventi di loro
  spettanza;
        c)  dalla regione, ove promotori siano la stessa
  regione, enti pubblici, o di diritto pubblico, di rilievo
  regionale, soggetti istituzionalmente competenti alla
  realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale, o
  loro concessionari, ai fini dell'esecuzione di attività e di
  interventi di rilevanza regionale, od almeno sovraprovinciale,
  e di loro spettanza;
 
                              Pag. 37
 
        d)  dalla provincia, ovvero dalla città
  metropolitana, ove promotori siano la stessa provincia, o la
  città metropolitana, enti pubblici, o di diritto pubblico, di
  rilievo provinciale, soggetti istituzionalmente competenti
  alla realizzazione di opere pubbliche di interesse
  provinciale, o loro concessionari, ai fini dell'esecuzione di
  attività e di interventi di rilevanza provinciale, od almeno
  sovracomunale, e di loro spettanza;
        e)  dal comune, ovvero dall'unione di comuni, in
  tutti gli altri casi.
    2.  Con provvedimento della regione è istituita, in ogni
  provincia, o città metropolitana, una commissione composta:
        a)  da un tecnico del settore urbanistico o
  edilizio, con qualifica dirigenziale, della provincia, o città
  metropolitana, designato dal rispettivo presidente, o sindaco,
  che la presiede;
        b)  dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico
  erariale, o da un tecnico dello stesso ufficio da questi
  designato;
        c)  dall'ingegnere capo del genio civile, o da un
  tecnico dello stesso genio civile da questi designato;
        d)  da un tecnico, con qualifica dirigenziale,
  dell'Istituto autonomo case popolari, o del soggetto ad esso
  equivalente, operante nella provincia, designato dal
  rispettivo presidente;
        e)  da due esperti in materia di urbanistica ed
  edilizia nominati dalla regione;
        f)  da tre esperti in materia di agricoltura e
  foreste scelti dalla regione in terne proposte dalle
  associazioni sindacali agricole maggiormente
  rappresentative;
        g)  da tre esperti in materia di estimo urbano ed
  immobiliare scelti dalla regione in terne proposte dagli
  ordini professionali provinciali del settore.
    3.  La regione, ove particolari esigenze lo richiedano, può
  disporre la formazione di sottocommissioni, le quali operano
  nella medesima composizione della commissione
 
                              Pag. 38
 
  di cui al comma 2.  A tal fine la regione nomina gli
  ulteriori componenti.
    4.  La commissione di cui al comma 2 ha sede presso
  l'ufficio tecnico erariale.  L'intendente di finanza provvede
  alla costituzione della segreteria della commissione ed
  all'assegnazione ad essa del personale necessario.
    5.  La commissione di cui al comma 2 determina ogni anno,
  entro il 31 gennaio:
        a)  il valore agricolo medio, nel precedente anno
  solare, dei terreni, aventi utilizzazione a scopo colturale,
  considerati liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i
  tipi di coltura effettivamente praticati, nell'ambito delle
  singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima
  pubblicazione ufficiale dell'ISTAT;
        b)  il valore venale medio dei terreni compresi in
  aree considerate edificabili, nei diversi comuni della
  provincia, nonché nelle diverse zone territoriali previste
  dalle norme legislative regionali, ed eventualmente nelle
  sottozone individuate dalla stessa commissione, con
  riferimento ai diversi indici di edificabilità previsti dalle
  norme legislative regionali e dagli strumenti di
  pianificazione;
        c)  il valore medio dei fabbricati, nei diversi
  comuni della provincia, nonché nelle diverse zone territoriali
  previste dalle norme legislative regionali, ed eventualmente
  nelle sottozone individuate dalla stessa commissione, con
  riferimento alle diverse possibili caratteristiche, fisiche o
  funzionali, dei fabbricati e con l'indicazione di percentuali
  di deprezzamento rapportate alla vetustà ed allo stato di
  conservazione.
    6.  La commissione di cui al comma 2 provvede inoltre,
  quando richiesta, a determinare la specifica indennità di
  espropriazione dei singoli immobili interessati, in base ai
  criteri di cui all'articolo 27.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0022 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0036 RIGINIZ=012 PAGFIN=0038 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=36 PAGEFIN=38 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0022 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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