| (Accesso alle proprietà).
1. Per la redazione degli strumenti di pianificazione e dei
progetti di cui all'articolo 13 i tecnici incaricati sono
autorizzati ad accedere agli immobili interessati ed a
compiere le operazioni necessarie per l'adempimento
dell'incarico ricevuto.
2. Il soggetto competente ad autorizzare l'accesso ne dà
avviso ai proprietari degli immobili interessati, identificati
in base alle risultanze catastali, nonché, ove si tratti di
soggetti diversi dai proprietari, agli utilizzatori dei
medesimi immobili, con almeno tre giorni di anticipo rispetto
alla data stabilita per il primo accesso, indicando i nomi
delle persone autorizzate ad accedere, nonché i tempi ed i
modi in cui le stesse devono esercitare le facoltà
autorizzate, le quali, ove si tratti di immobili stabilmente
utilizzati per attività diverse da quelle
agro-silvo-pastorali, devono essere tali da evitare danni o
disagi nell'esercizio di detta attività e possono essere
modificate su istanza degli interessati, ovvero concordate con
i medesimi.
3. Eventuali danni, arrecati dalle operazioni di cui al
comma 1 agli immobili od all'esercizio delle attività in essi
svolte, sono risarciti dal soggetto che ha promosso le
operazioni medesime, su istanza dei proprietari, o degli
utilizzatori, ove si tratti di soggetti diversi dai primi.
4. A chi si opponga all'autorizzato accesso agli immobili,
od all'effettuazione delle previste operazioni, ovvero asporti
o sposti segnali eventualmente posti per eseguire tali
operazioni, è irrogata, dal soggetto che ha autorizzato
l'accesso, una sanzione amministrativa pecuniaria da lire
trecentomila a lire cinquecentomila, salvo che il fatto
costituisca reato.
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