Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1907
DDL0120-0023
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.23 (che inizia a pag.39 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 39 Art. 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Accesso alle proprietà).
    1.  Per la redazione degli strumenti di pianificazione e dei
  progetti di cui all'articolo 13 i tecnici incaricati sono
  autorizzati ad accedere agli immobili interessati ed a
  compiere le operazioni necessarie per l'adempimento
  dell'incarico ricevuto.
    2.  Il soggetto competente ad autorizzare l'accesso ne dà
  avviso ai proprietari degli immobili interessati, identificati
  in base alle risultanze catastali, nonché, ove si tratti di
  soggetti diversi dai proprietari, agli utilizzatori dei
  medesimi immobili, con almeno tre giorni di anticipo rispetto
  alla data stabilita per il primo accesso, indicando i nomi
  delle persone autorizzate ad accedere, nonché i tempi ed i
  modi in cui le stesse devono esercitare le facoltà
  autorizzate, le quali, ove si tratti di immobili stabilmente
  utilizzati per attività diverse da quelle
  agro-silvo-pastorali, devono essere tali da evitare danni o
  disagi nell'esercizio di detta attività e possono essere
  modificate su istanza degli interessati, ovvero concordate con
  i medesimi.
    3.  Eventuali danni, arrecati dalle operazioni di cui al
  comma 1 agli immobili od all'esercizio delle attività in essi
  svolte, sono risarciti dal soggetto che ha promosso le
  operazioni medesime, su istanza dei proprietari, o degli
  utilizzatori, ove si tratti di soggetti diversi dai primi.
    4.  A chi si opponga all'autorizzato accesso agli immobili,
  od all'effettuazione delle previste operazioni, ovvero asporti
  o sposti segnali eventualmente posti per eseguire tali
  operazioni, è irrogata, dal soggetto che ha autorizzato
  l'accesso, una sanzione amministrativa pecuniaria da lire
  trecentomila a lire cinquecentomila, salvo che il fatto
  costituisca reato.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0023 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0039 RIGINIZ=001 PAGFIN=0039 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=39 PAGEFIN=39 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0023 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati