| (Avviso dell'avvio dei procedimenti
e redazione del verbale dello stato
di consistenza).
1. I soggetti legittimati, da leggi statali o regionali, a
promuovere i procedimenti di occupazione o di espropriazione
di immobili, una volta che siano esecutive la dichiarazione di
cui all'articolo 13 nonché la decisione di procedere, assunta
secondo le regole che ne disciplinano la formazione,
notificano, nelle forme previste per gli atti processuali
civili, ai proprietari degli immobili interessati,
identificati in base alle risultanze catastali, un avviso
contenente:
a) le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n.241, e gli estremi dell'atto
dichiarativo di cui all'articolo 13 della presente legge;
b) la descrizione degli immobili oggetto del
procedimento, con l'indicazione della loro natura e quantità e
dei loro estremi catastali;
c) i valori unitari proposti per la determinazione
dell'indennità, stabiliti secondo i criteri, di cui al comma
1, ovvero al comma 4, ovvero ai commi 5 e 6, ovvero ai commi
10, 11 e 12, ovvero al comma 17 dell'articolo 27 e sulla base
dei valori determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 14,
con l'indicazione delle valutazioni effettuate e dei calcoli
compiuti per stabilirli;
d) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
in cui i proprietari degli immobili interessati sono invitati
a comparire al fine della redazione del verbale dello stato di
consistenza;
e) l'indicazione del nome del perito incaricato
della redazione del verbale dello stato di consistenza, il
quale può essere un dipendente dell'occupante o espropriante,
e delle eventuali altre persone come lui autorizzate ad
accedere agli immobili interessati per il compimento delle
relative operazioni;
Pag. 41
f) l'indicazione degli estremi dell'atto di
autorizzazione ad accedere agli immobili interessati, ove
l'occupante o espropriante sia un soggetto diverso da quello
competente a dare tale autorizzazione.
2. Per l'accesso agli immobili interessati al fine della
redazione del verbale dello stato di consistenza valgono le
disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15.
3. L'avviso di cui al comma 1 è notificato ai soggetti ivi
indicati almeno venti giorni prima di quello indicato ai sensi
della lettera d) del medesimo comma 1. Entro lo stesso
termine il medesimo avviso è affisso, per almeno venti giorni,
all'albo del comune, o dei comuni, nel cui territorio sono
siti gli immobili interessati.
4. Il verbale dello stato di consistenza è redatto in
contraddittorio con i proprietari degli immobili interessati,
o, in loro assenza, con l'intervento di due testimoni che non
siano dipendenti dell'occupante o espropriante.
5. Al contraddittorio sono ammessi gli eventuali
affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti.
| |