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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1908
DDL0120-0024
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.24 (che inizia a pag.40 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 40 Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
             (Avviso dell'avvio dei procedimenti
             e redazione del verbale dello stato
                       di consistenza).
    1.  I soggetti legittimati, da leggi statali o regionali, a
  promuovere i procedimenti di occupazione o di espropriazione
  di immobili, una volta che siano esecutive la dichiarazione di
  cui all'articolo 13 nonché la decisione di procedere, assunta
  secondo le regole che ne disciplinano la formazione,
  notificano, nelle forme previste per gli atti processuali
  civili, ai proprietari degli immobili interessati,
  identificati in base alle risultanze catastali, un avviso
  contenente:
        a)  le indicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 8
  della legge 7 agosto 1990, n.241, e gli estremi dell'atto
  dichiarativo di cui all'articolo 13 della presente legge;
        b)  la descrizione degli immobili oggetto del
  procedimento, con l'indicazione della loro natura e quantità e
  dei loro estremi catastali;
        c)  i valori unitari proposti per la determinazione
  dell'indennità, stabiliti secondo i criteri, di cui al comma
  1, ovvero al comma 4, ovvero ai commi 5 e 6, ovvero ai commi
  10, 11 e 12, ovvero al comma 17 dell'articolo 27 e sulla base
  dei valori determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 14,
  con l'indicazione delle valutazioni effettuate e dei calcoli
  compiuti per stabilirli;
        d)  l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora
  in cui i proprietari degli immobili interessati sono invitati
  a comparire al fine della redazione del verbale dello stato di
  consistenza;
        e)  l'indicazione del nome del perito incaricato
  della redazione del verbale dello stato di consistenza, il
  quale può essere un dipendente dell'occupante o espropriante,
  e delle eventuali altre persone come lui autorizzate ad
  accedere agli immobili interessati per il compimento delle
  relative operazioni;
 
                              Pag. 41
 
        f)  l'indicazione degli estremi dell'atto di
  autorizzazione ad accedere agli immobili interessati, ove
  l'occupante o espropriante sia un soggetto diverso da quello
  competente a dare tale autorizzazione.
    2.  Per l'accesso agli immobili interessati al fine della
  redazione del verbale dello stato di consistenza valgono le
  disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15.
    3.  L'avviso di cui al comma 1 è notificato ai soggetti ivi
  indicati almeno venti giorni prima di quello indicato ai sensi
  della lettera  d)  del medesimo comma 1.  Entro lo stesso
  termine il medesimo avviso è affisso, per almeno venti giorni,
  all'albo del comune, o dei comuni, nel cui territorio sono
  siti gli immobili interessati.
    4.  Il verbale dello stato di consistenza è redatto in
  contraddittorio con i proprietari degli immobili interessati,
  o, in loro assenza, con l'intervento di due testimoni che non
  siano dipendenti dell'occupante o espropriante.
    5.  Al contraddittorio sono ammessi gli eventuali
  affittuari, mezzadri, coloni, compartecipanti.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0024 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0040 RIGINIZ=001 PAGFIN=0041 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=40 PAGEFIN=41 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0024 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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