| (Accordo sull'indennità).
1. All'atto della redazione del verbale dello stato di
consistenza le parti possono addivenire alla determinazione
consensuale dell'indennità nell'ammontare dovuto in base ai
valori indicati ai sensi della lettera c) del comma 1
dell'articolo 16 ed alle risultanze dello stato di
consistenza, trovando in ogni caso applicazione i commi 14 e
15 dell'articolo 27, nei limiti di cui al comma 16 dello
stesso articolo.
2. Nei trenta giorni successivi a quello della redazione
dello stato di consistenza le parti possono addivenire alla
determinazione consensuale dell'indennità nell'ammontare
dovuto ai sensi del comma 1, oppure secondo i criteri di cui
al comma
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3, ovvero ai commi 7 od 8, ovvero al comma 9, ovvero al comma
13, dell'articolo 27. Trovano in ogni caso applicazione i
commi 14 e 15 del medesimo articolo 27, nei limiti di cui al
comma 16 del medesimo articolo.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'ammontare
dell'indennità di espropriazione è maggiorato:
a) del 50 per cento, quanto all'importo determinato
ai sensi del comma 1 dell'articolo 27;
b) del 200 per cento, quanto allo stesso importo di
cui alla lettera a) qualora i terreni interessati siano
coltivati dal proprietario diretto coltivatore;
c) del 20 per cento, quanto all'importo determinato
ai sensi dei commi 5, 6, 7 ed 8, ovvero del comma 9, ovvero
dei commi 10 e 12, dell'articolo 27.
4. I proprietari, qualora non siano comparsi in occasione
della redazione del verbale dello stato di consistenza, o,
comunque, qualora non sia stato raggiunto un accordo nel
termine di cui al comma 2, possono, nei venti giorni
successivi a tale termine, mediante lettera raccomandata
diretta all'occupante o espropriante, alternativamente:
a) accettare la determinazione dell'indennità
effettuata ai sensi dei commi 1 e 3;
b) indicare la determinazione dell'indennità che
dichiarano di accettare effettuandola ai sensi dei commi 2 e
3;
c) indicare, nei termini previsti e consentiti
dall'articolo 27, il criterio in base al quale chiedono sia
determinata l'indennità.
5. Ove i proprietari si avvalgano della facoltà di cui alla
lettera c) del comma 4, ed il criterio indicato sia
conforme a quanto disposto all'articolo 27 ed applicabile
nella concreta fattispecie, il criterio indicato deve essere
applicato nella determinazione dell'indennità, potendo i
proprietari opporre ricorso giurisdizionale
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soltanto avverso i modi di applicazione ed il determinato
ammontare dell'indennità.
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