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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1909
DDL0120-0025
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.41 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Accordo sull'indennità).
    1.  All'atto della redazione del verbale dello stato di
  consistenza le parti possono addivenire alla determinazione
  consensuale dell'indennità nell'ammontare dovuto in base ai
  valori indicati ai sensi della lettera  c)  del comma 1
  dell'articolo 16 ed alle risultanze dello stato di
  consistenza, trovando in ogni caso applicazione i commi 14 e
  15 dell'articolo 27, nei limiti di cui al comma 16 dello
  stesso articolo.
    2.  Nei trenta giorni successivi a quello della redazione
  dello stato di consistenza le parti possono addivenire alla
  determinazione consensuale dell'indennità nell'ammontare
  dovuto ai sensi del comma 1, oppure secondo i criteri di cui
  al comma
 
                              Pag. 42
 
  3, ovvero ai commi 7 od 8, ovvero al comma 9, ovvero al comma
  13, dell'articolo 27.  Trovano in ogni caso applicazione i
  commi 14 e 15 del medesimo articolo 27, nei limiti di cui al
  comma 16 del medesimo articolo.
    3.  Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'ammontare
  dell'indennità di espropriazione è maggiorato:
        a)  del 50 per cento, quanto all'importo determinato
  ai sensi del comma 1 dell'articolo 27;
        b)  del 200 per cento, quanto allo stesso importo di
  cui alla lettera  a)  qualora i terreni interessati siano
  coltivati dal proprietario diretto coltivatore;
        c)  del 20 per cento, quanto all'importo determinato
  ai sensi dei commi 5, 6, 7 ed 8, ovvero del comma 9, ovvero
  dei commi 10 e 12, dell'articolo 27.
    4.  I proprietari, qualora non siano comparsi in occasione
  della redazione del verbale dello stato di consistenza, o,
  comunque, qualora non sia stato raggiunto un accordo nel
  termine di cui al comma 2, possono, nei venti giorni
  successivi a tale termine, mediante lettera raccomandata
  diretta all'occupante o espropriante, alternativamente:
        a)  accettare la determinazione dell'indennità
  effettuata ai sensi dei commi 1 e 3;
        b)  indicare la determinazione dell'indennità che
  dichiarano di accettare effettuandola ai sensi dei commi 2 e
  3;
        c)  indicare, nei termini previsti e consentiti
  dall'articolo 27, il criterio in base al quale chiedono sia
  determinata l'indennità.
    5.  Ove i proprietari si avvalgano della facoltà di cui alla
  lettera  c)  del comma 4, ed il criterio indicato sia
  conforme a quanto disposto all'articolo 27 ed applicabile
  nella concreta fattispecie, il criterio indicato deve essere
  applicato nella determinazione dell'indennità, potendo i
  proprietari opporre ricorso giurisdizionale
 
                              Pag. 43
 
  soltanto avverso i modi di applicazione ed il determinato
  ammontare dell'indennità.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0041 RIGINIZ=021 PAGFIN=0043 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=41 PAGEFIN=43 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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