| (Acquisizione consensuale).
1. Nei casi di accordo di cui ai commi 1 e 2 ed alla
lettera a) del comma 4 dell'articolo 17, nonché nei casi
di cui alla lettera b) del medesimo comma 4
dell'articolo 17, ove l'espropriante concordi con la
determinazione dell'indennità indicata dai proprietari,
l'espropriante dispone, entro sessanta giorni dalla data
dell'accordo, ovvero del ricevimento dell'indicazione
effettuata dai proprietari, il pagamento di un acconto pari
all'80 per cento dell'indennità concordata in favore dei
proprietari che dichiarino, nei modi e nelle forme di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, che gli
immobili interessati sono nella loro piena e libera proprietà,
oppure, in assenza di tale dichiarazione, il deposito del
medesimo acconto presso la Cassa depositi e prestiti.
2. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 3
dell'articolo 17, l'acconto di cui al comma 1 del presente
articolo è pari all'80 per cento dell'ammontare dell'indennità
maggiorata ove i proprietari coltivatori diretti dichiarino
tale propria qualifica nei modi e nelle forme di cui
all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15.
3. Previa esibizione, da parte dei proprietari, del titolo
di proprietà, accompagnato da una dichiarazione, resa nei modi
e nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio
1968, n.15, relativamente alla libertà ed alla piena
disponibilità degli immobili interessati, nonché previa
verifica, ove sia intercorsa occupazione anticipata, della
consistenza degli immobili oggetto di espropriazione rispetto
a quelli oggetto di occupazione anticipata, le parti stipulano
l'atto di cessione, il quale esaurisce il procedimento
espropriativo.
4. Il pagamento delle somme dovute a saldo ai proprietari
nonché lo svincolo dell'acconto eventualmente depositato a
norma del comma 1 sono disposti
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contestualmente alla stipula dell'atto di cessione.
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