| (Stima delle indennità non accettate)
1. Nei casi di cui alla lettera b) del comma 4
dell'articolo 17, ove il soggetto che ha promosso il
procedimento non concordi con la determinazione dell'indennità
indicata dai proprietari, nonché nei casi di cui alla lettera
c) del comma 4 dell'articolo 17, ovvero all'inutile
decorso del termine di cui al medesimo comma 4 dell'articolo
17, il soggetto promotore del procedimento richiede, entro
trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni dei
proprietari ovvero dallo scadere del predetto termine, la
determinazione dell'indennità alla commissione di cui al comma
2 e seguenti dell'articolo 14, dandone comunicazione ai
proprietari interessati.
2. La commissione provvede, entro il termine perentorio di
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, a determinare
l'indennità in base al criterio disposto dall'articolo 27 ed
applicabile alla concreta fattispecie, ovvero in base ai
criteri di cui al comma 2, od al comma 3, od ai commi 5, 6, 7
ed 8, od al comma 11, dell'articolo 27. Trovano in ogni caso
applicazione i commi 14 e 15 del medesimo articolo 27, nei
limiti di cui al comma 16 dello stesso articolo.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il
soggetto promotore del procedimento ha facoltà di richiedere
la determinazione dell'indennità ad un istituto universitario
avente la necessaria capacità tecnica, il quale provvede ai
sensi del comma 2.
4. Il provvedimento di determinazione dell'indennità di cui
ai commi 2 e 3 è comunicato agli interessati, a cura del
soggetto promotore del procedimento, mediante avviso
notificato nelle forme previste per gli atti processuali
civili, entro venti giorni dalla sua assunzione. Entro lo
stesso termine la relativa relazione di stima è depositata
presso la segreteria del
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comune, o dei comuni, nel cui territorio sono siti gli
immobili interessati, e l'avviso dell'avvenuto deposito è
affisso, per almeno venti giorni, all'albo del medesimo
comune, o dei medesimi comuni, e pubblicato nel foglio degli
annunci legali della provincia.
5. Avverso la determinazione dell'indennità gli interessati
possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello
competente per territorio, con atto di citazione notificato
all'espropriante, entro trenta giorni dall'inserzione
dell'avviso dell'avvenuto deposito della relazione di stima
nel foglio degli annunci legali della provincia. Entro lo
stesso termine può essere proposta opposizione anche dal
soggetto promotore del procedimento, con atto di citazione
notificato agli interessati.
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