Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1911
DDL0120-0027
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.44 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 19.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Stima delle indennità non accettate)
    1.  Nei casi di cui alla lettera  b)  del comma 4
  dell'articolo 17, ove il soggetto che ha promosso il
  procedimento non concordi con la determinazione dell'indennità
  indicata dai proprietari, nonché nei casi di cui alla lettera
  c)  del comma 4 dell'articolo 17, ovvero all'inutile
  decorso del termine di cui al medesimo comma 4 dell'articolo
  17, il soggetto promotore del procedimento richiede, entro
  trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni dei
  proprietari ovvero dallo scadere del predetto termine, la
  determinazione dell'indennità alla commissione di cui al comma
  2 e seguenti dell'articolo 14, dandone comunicazione ai
  proprietari interessati.
    2.  La commissione provvede, entro il termine perentorio di
  sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, a determinare
  l'indennità in base al criterio disposto dall'articolo 27 ed
  applicabile alla concreta fattispecie, ovvero in base ai
  criteri di cui al comma 2, od al comma 3, od ai commi 5, 6, 7
  ed 8, od al comma 11, dell'articolo 27.  Trovano in ogni caso
  applicazione i commi 14 e 15 del medesimo articolo 27, nei
  limiti di cui al comma 16 dello stesso articolo.
    3.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il
  soggetto promotore del procedimento ha facoltà di richiedere
  la determinazione dell'indennità ad un istituto universitario
  avente la necessaria capacità tecnica, il quale provvede ai
  sensi del comma 2.
    4.  Il provvedimento di determinazione dell'indennità di cui
  ai commi 2 e 3 è comunicato agli interessati, a cura del
  soggetto promotore del procedimento, mediante avviso
  notificato nelle forme previste per gli atti processuali
  civili, entro venti giorni dalla sua assunzione.  Entro lo
  stesso termine la relativa relazione di stima è depositata
  presso la segreteria del
 
                              Pag. 45
 
  comune, o dei comuni, nel cui territorio sono siti gli
  immobili interessati, e l'avviso dell'avvenuto deposito è
  affisso, per almeno venti giorni, all'albo del medesimo
  comune, o dei medesimi comuni, e pubblicato nel foglio degli
  annunci legali della provincia.
    5.  Avverso la determinazione dell'indennità gli interessati
  possono proporre opposizione davanti alla corte d'appello
  competente per territorio, con atto di citazione notificato
  all'espropriante, entro trenta giorni dall'inserzione
  dell'avviso dell'avvenuto deposito della relazione di stima
  nel foglio degli annunci legali della provincia.  Entro lo
  stesso termine può essere proposta opposizione anche dal
  soggetto promotore del procedimento, con atto di citazione
  notificato agli interessati.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0044 RIGINIZ=003 PAGFIN=0045 RIGFIN=015 UPAG=NO PAGEIN=44 PAGEFIN=45 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati