| (Espropriazione).
1. Decorso il termine di cui al comma 5 dell'articolo
19, l'espropriante dispone, nei successivi trenta giorni, il
pagamento di un acconto pari all'80 per cento dell'indennità
stimata a favore dei proprietari che non abbiano proposto
opposizione e che abbiano esibito il titolo di proprietà,
accompagnato da una dichiarazione, resa nei modi e nelle forme
di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15,
attestante la libertà e la piena disponibilità degli immobili
interessati, nonché il deposito della quota residua presso la
Cassa depositi e prestiti.
2. Ove i proprietari abbiano proposto opposizione, ovvero
in assenza dell'esibizione del titolo e della dichiarazione di
cui al comma 1 nei termini ivi indicati, l'espropriante
dispone, entro sessanta giorni dalla decorrenza del termine di
cui al comma 5 dell'articolo 19, il deposito dell'intera
indennità stimata presso la Cassa depositi e prestiti.
3. L'espropriazione è disposta, dai soggetti di cui al
comma 1 dell'articolo 14, con provvedimento recante
l'indicazione dell'eseguito pagamento o deposito dell'intero
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ammontare dell'indennità di occupazione anticipata,
ove dovuta.
4. Il provvedimento è notificato ai proprietari
interessati, nelle forme previste per gli atti processuali
civili, inserito per estratto nel foglio degli annunci legali
della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei
registri immobiliari in termini di urgenza.
5. Pronunciata l'espropriazione e trascritto il relativo
provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili
espropriati possono essere fatti valere esclusivamente
sull'indennità.
6. Lo svincolo delle somme depositate ai sensi del comma 1,
o del comma 2, è disposto entro quindici giorni dalla data di
esibizione, da parte dei proprietari, del titolo di proprietà,
accompagnato da una dichiarazione, resa nei modi e nelle forme
di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15,
relativamente alla libertà ed alla piena disponibilità degli
immobili interessati, nonché previa verifica, ove sia
intercorsa occupazione anticipata, della consistenza degli
immobili oggetto di espropriazione rispetto a quelli oggetto
di occupazione anticipata.
7. Dalla data di pronuncia dell'espropriazione sulle somme
non svincolate decorrono, a favore degli aventi diritto, gli
interessi legali.
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