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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


1912
DDL0120-0028
Progetto di legge Camera n. 120 - testo presentato - (DDL12-120)
(suddiviso in 45 Unità Documento)
Unità Documento n.28 (che inizia a pag.45 dello stampato)
...C120. TESTIPDL
...C120.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC120 ZZ12 ZZPD ZZPR
                      (Espropriazione).
    1.  Decorso il termine di cui al comma 5 dell'articolo
  19, l'espropriante dispone, nei successivi trenta giorni, il
  pagamento di un acconto pari all'80 per cento dell'indennità
  stimata a favore dei proprietari che non abbiano proposto
  opposizione e che abbiano esibito il titolo di proprietà,
  accompagnato da una dichiarazione, resa nei modi e nelle forme
  di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15,
  attestante la libertà e la piena disponibilità degli immobili
  interessati, nonché il deposito della quota residua presso la
  Cassa depositi e prestiti.
    2.  Ove i proprietari abbiano proposto opposizione, ovvero
  in assenza dell'esibizione del titolo e della dichiarazione di
  cui al comma 1 nei termini ivi indicati, l'espropriante
  dispone, entro sessanta giorni dalla decorrenza del termine di
  cui al comma 5 dell'articolo 19, il deposito dell'intera
  indennità stimata presso la Cassa depositi e prestiti.
    3.  L'espropriazione è disposta, dai soggetti di cui al
  comma 1 dell'articolo 14, con provvedimento recante
  l'indicazione dell'eseguito pagamento o deposito dell'intero
 
                              Pag. 46
 
  ammontare dell'indennità di occupazione anticipata,
  ove dovuta.
    4.  Il provvedimento è notificato ai proprietari
  interessati, nelle forme previste per gli atti processuali
  civili, inserito per estratto nel foglio degli annunci legali
  della provincia e trascritto presso il competente ufficio dei
  registri immobiliari in termini di urgenza.
    5.  Pronunciata l'espropriazione e trascritto il relativo
  provvedimento, tutti i diritti relativi agli immobili
  espropriati possono essere fatti valere esclusivamente
  sull'indennità.
    6.  Lo svincolo delle somme depositate ai sensi del comma 1,
  o del comma 2, è disposto entro quindici giorni dalla data di
  esibizione, da parte dei proprietari, del titolo di proprietà,
  accompagnato da una dichiarazione, resa nei modi e nelle forme
  di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15,
  relativamente alla libertà ed alla piena disponibilità degli
  immobili interessati, nonché previa verifica, ove sia
  intercorsa occupazione anticipata, della consistenza degli
  immobili oggetto di espropriazione rispetto a quelli oggetto
  di occupazione anticipata.
    7.  Dalla data di pronuncia dell'espropriazione sulle somme
  non svincolate decorrono, a favore degli aventi diritto, gli
  interessi legali.
 
DATA=940415 FASCID=DDL12-120 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0120 TOTPAG=0064 TOTDOC=0045 NDOC=0028 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0045 RIGINIZ=016 PAGFIN=0046 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=45 PAGEFIN=46 SORTRES= SORTDDL=012000 00 FASCIDC=12DDL0120 SORTNAV=0012000 000 00000 ZZDDLC120 NDOC0028 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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