| (Pagamenti e svincoli).
1. Il provvedimento che dispone lo svincolo delle somme
depositate, ai sensi del comma 6 dell'articolo 20, è
notificato, nelle forme previste per gli atti processuali
civili, entro sette giorni, agli eventuali titolari di diritti
reali sugli immobili interessati, indicati nella dichiarazione
di cui al comma 1, od al comma 6, dell'articolo 20, e
pubblicato, entro lo stesso termine, nel foglio degli annunci
legali della provincia. Il suddetto provvedimento diviene
efficace decorsi trenta giorni dai suindicati
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adempimenti, in mancanza di opposizione di terzi aventi
diritti.
2. Nei casi di opposizione di terzi aventi diritto, da
notificarsi all'espropriante, nelle forme previste per gli
atti processuali civili, nel termine di trenta giorni dalla
data della notificazione o della pubblicazione di cui al comma
1, le somme dovute sono, o restano, depositate presso la Cassa
depositi e prestiti e rimangono fruttifere in ragione degli
interessi legali. Nel merito decide il tribunale competente,
su istanza della parte più diligente.
3. Nei casi di cui al comma 1 dell'articolo 29,
l'espropriante dispone, entro sessanta giorni dalla data di
immissione in possesso degli immobili interessati, il
pagamento degli indennizzi spettanti ai fittavoli, mezzadri,
coloni, compartecipanti, che dichiarino, nei modi e nelle
forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15,
tali loro qualifiche. Dalla data di effettuazione della
predetta dichiarazione sulle somme non corrisposte decorrono,
a favore degli aventi diritto, gli interessi legali.
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